Art. 11 
 
                  Comunicazioni alla Banca d'Italia 
 
  1. Gli operatori comunicano alla Banca d'Italia: 
    a) l'avvio dell'attivita' di trattamento delle  banconote,  entro
novanta giorni dall'iscrizione nell'elenco; 
    b) la variazione della denominazione sociale, della sede legale e
dell'indirizzo PEC; 
    c) ogni modifica della composizione degli organi di gestione e di
controllo,  nonche'  la  sostituzione  del  direttore  generale,  del
direttore tecnico, del responsabile della funzione antiriciclaggio  e
del responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio; 
    d) l'assunzione di  partecipazioni  rilevanti  nel  capitale.  La
comunicazione deve contenere i dati identificativi (1)  del  soggetto
che ha acquisito la partecipazione rilevante. 
  2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e  d)  devono
essere effettuate  tempestivamente  e,  comunque,  non  oltre  trenta
giorni dalla conoscenza dell'evento oggetto della comunicazione. 

(1) Nome    e    cognome,    luogo     e     data     di     nascita,
    residenza/domicilio, estremi del  documento  di  identificazione,
    codice fiscale, nel caso di soggetti diversi da  persona  fisica,
    denominazione, sede legale e codice fiscale/partita IVA.