Art. 11 Comunicazioni alla Banca d'Italia 1. Gli operatori comunicano alla Banca d'Italia: a) l'avvio dell'attivita' di trattamento delle banconote, entro novanta giorni dall'iscrizione nell'elenco; b) la variazione della denominazione sociale, della sede legale e dell'indirizzo PEC; c) ogni modifica della composizione degli organi di gestione e di controllo, nonche' la sostituzione del direttore generale, del direttore tecnico, del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio; d) l'assunzione di partecipazioni rilevanti nel capitale. La comunicazione deve contenere i dati identificativi (1) del soggetto che ha acquisito la partecipazione rilevante. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono essere effettuate tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla conoscenza dell'evento oggetto della comunicazione. (1) Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/domicilio, estremi del documento di identificazione, codice fiscale, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale/partita IVA.