Art. 16 L'organo di controllo 1. L'organo di controllo, ove esistente, vigila sul rispetto della normativa e sulla completezza, funzionalita' e adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio nonche' sull'osservanza delle disposizioni di attuazione del decreto antiriciclaggio. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne e utilizza i flussi informativi provenienti dagli altri organi e funzioni aziendali. In particolare, l'organo di controllo: a) valuta l'idoneita' delle procedure aziendali ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio, informando tempestivamente l'organo di gestione in merito alle carenze, anomalie e irregolarita' riscontrate e suggerendo l'adozione di misure correttive; b) esamina le eventuali carenze e/o anomalie portate a sua conoscenza dall'organo di gestione; c) comunica senza ritardo, ai sensi dell'art. 46 del decreto antiriciclaggio: al legale rappresentante (o al delegato) le operazioni potenzialmente sospette di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni; alla Banca d'Italia tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione degli obblighi di cui al Titolo II del decreto antiriciclaggio e delle relative disposizioni attuative. 2. Fatta salva la propria responsabilita' per l'adempimento degli obblighi di cui al decreto antiriciclaggio e alle relative disposizioni di attuazione, l'organo di controllo, ove ritenuto opportuno dall'operatore, puo' avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 231/2001.