Art. 16 
 
                        L'organo di controllo 
 
  1. L'organo di controllo, ove esistente, vigila sul rispetto  della
normativa  e   sulla   completezza,   funzionalita'   e   adeguatezza
dell'assetto organizzativo  antiriciclaggio  nonche'  sull'osservanza
delle  disposizioni  di  attuazione  del   decreto   antiriciclaggio.
Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle  strutture
interne e utilizza  i  flussi  informativi  provenienti  dagli  altri
organi e funzioni aziendali. In particolare, l'organo di controllo: 
    a) valuta l'idoneita' delle procedure aziendali ad adempiere agli
obblighi   previsti   dal   decreto    antiriciclaggio,    informando
tempestivamente l'organo di gestione in merito alle carenze, anomalie
e  irregolarita'  riscontrate  e  suggerendo  l'adozione  di   misure
correttive; 
    b) esamina le  eventuali  carenze  e/o  anomalie  portate  a  sua
conoscenza dall'organo di gestione; 
    c) comunica senza ritardo, ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto
antiriciclaggio: 
      al  legale  rappresentante  (o  al  delegato)   le   operazioni
potenzialmente sospette di  cui  venga  a  conoscenza  nell'esercizio
delle proprie funzioni; 
      alla Banca d'Italia tutti gli atti o i fatti  di  cui  venga  a
conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano  costituire
una violazione degli  obblighi  di  cui  al  Titolo  II  del  decreto
antiriciclaggio e delle relative disposizioni attuative. 
  2. Fatta salva la propria responsabilita' per  l'adempimento  degli
obblighi  di  cui  al  decreto  antiriciclaggio   e   alle   relative
disposizioni di  attuazione,  l'organo  di  controllo,  ove  ritenuto
opportuno dall'operatore, puo'  avvalersi  per  l'espletamento  delle
proprie funzioni dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma
1, lettera b) del decreto legislativo n. 231/2001.