Art. 17 
 
                     La funzione antiriciclaggio 
 
  1. La funzione antiriciclaggio deve essere indipendente e collocata
in posizione apicale nell'organigramma aziendale; deve avere  accesso
alle  informazioni  rilevanti  per  lo  svolgimento   della   propria
attivita' e poter interloquire direttamente con gli organi  aziendali
e le altre funzioni. 
  2. Nello svolgimento dei relativi compiti puo'  essere  chiamato  a
collaborare anche personale di altre  aree  (a  eccezione  di  quello
della funzione di revisione interna) che, per le questioni attinenti,
riferisce direttamente al responsabile delle funzione.