Art. 17 La funzione antiriciclaggio 1. La funzione antiriciclaggio deve essere indipendente e collocata in posizione apicale nell'organigramma aziendale; deve avere accesso alle informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attivita' e poter interloquire direttamente con gli organi aziendali e le altre funzioni. 2. Nello svolgimento dei relativi compiti puo' essere chiamato a collaborare anche personale di altre aree (a eccezione di quello della funzione di revisione interna) che, per le questioni attinenti, riferisce direttamente al responsabile delle funzione.