Art. 20 
 
           Il responsabile della funzione antiriciclaggio 
 
  1. Devono essere definiti nella normativa aziendale i presidi posti
a tutela della  stabilita'  e  indipendenza  del  responsabile  della
funzione antiriciclaggio. La persona incaricata deve essere collocata
in  posizione  gerarchico-funzionale  adeguata  e  non   deve   avere
responsabilita' dirette in aree operative  o  essere  gerarchicamente
dipendente dai responsabili di dette aree. 
  2. Nel caso di  impresa  individuale,  il  ruolo  non  puo'  essere
attribuito al titolare dell'impresa.