Art. 20 Il responsabile della funzione antiriciclaggio 1. Devono essere definiti nella normativa aziendale i presidi posti a tutela della stabilita' e indipendenza del responsabile della funzione antiriciclaggio. La persona incaricata deve essere collocata in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non deve avere responsabilita' dirette in aree operative o essere gerarchicamente dipendente dai responsabili di dette aree. 2. Nel caso di impresa individuale, il ruolo non puo' essere attribuito al titolare dell'impresa.