Art. 23 Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), del decreto antiriciclaggio, gli operatori trasmettono alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, gli operatori fanno riferimento al relativo Manuale operativo che sara' pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia. In particolare, gli operatori devono fornire, in forma aggregata, informazioni sui flussi di banconote ritirate e somministrate da/a: a) dipendenze bancarie, anche con riferimento ai cash dispenser; b) sale conta del medesimo operatore ovvero di altri operatori; c) punti serviti della grande distribuzione organizzata e di altri operatori. 2. Le segnalazioni inviate in forma aggregata devono essere generate con modalita' tali da consentire la puntuale ricostruzione dei dati trasmessi. 3. I dati devono essere segnalati dall'operatore che ha provveduto al trattamento delle banconote. 4. Le segnalazioni periodiche sono trasmesse alla Banca d'Italia, secondo le modalita' specificate in apposita comunicazione e secondo le scadenze di seguito indicate: =============================================== |Periodo di riferimento |Termine per l'inoltro| +=======================+=====================+ | |Entro l'ultimo giorno| | 1 gennaio - 31 marzo |lavorativo di aprile | +-----------------------+---------------------+ | |Entro l'ultimo giorno| | 1 aprile - 30 giugno |lavorativo di luglio | +-----------------------+---------------------+ | |Entro l'ultimo giorno| |1 luglio - 30 settembre|lavorativo di ottobre| +-----------------------+---------------------+ | |Entro l'ultimo giorno| |1 ottobre - 31 dicembre|lavorativo di gennaio| +-----------------------+---------------------+ 5. L'organo di gestione, previo parere dell'organo di controllo ove esistente, nomina e revoca il responsabile per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio, il cui nominativo deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento. 6. Il destinatario dell'incarico, che puo' essere conferito anche al responsabile antiriciclaggio, o al referente aziendale per il ricircolo del contante o al responsabile dei controlli di secondo livello, deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali in materia antiriciclaggio e conoscere il processo di produzione dei dati oggetto della segnalazione. 7. L'incarico non puo' essere conferito alla funzione di revisione interna o a componenti dell'organo di gestione o di controllo. 8. Il responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio ha il compito di vigilare sulla correttezza dei dati trasmessi e sul rispetto delle scadenze ed e' chiamato a svolgere un ruolo di interlocuzione con la Banca d'Italia corrispondendo tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento sul contenuto delle segnalazioni. 9. L'incarico puo' essere esternalizzato, ferma restando l'adozione da parte dell'operatore esternalizzante delle cautele necessarie a garantire l'integrita' e la riservatezza dei propri dati. L'accordo di esternalizzazione deve essere tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia. 10. Il responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio predispone appositi report contenenti i dati piu' significativi fra quelli oggetto di segnalazione da portare a conoscenza dell'organo di gestione, di quello di controllo ove esistente, del responsabile della funzione antiriciclaggio, del responsabile delle SOS e della funzione di revisione interna ove esistente.