Art. 23 
 
             Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  7,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto
antiriciclaggio,  gli  operatori  trasmettono  alla  Banca   d'Italia
segnalazioni periodiche rilevanti per finalita'  di  prevenzione  del
riciclaggio e di  finanziamento  del  terrorismo.  A  tal  fine,  gli
operatori fanno riferimento al relativo Manuale operativo  che  sara'
pubblicato sul sito internet della Banca  d'Italia.  In  particolare,
gli operatori devono fornire, in forma  aggregata,  informazioni  sui
flussi di banconote ritirate e somministrate da/a: 
    a) dipendenze bancarie, anche con riferimento ai cash dispenser; 
    b) sale conta del medesimo operatore ovvero di altri operatori; 
    c) punti serviti della  grande  distribuzione  organizzata  e  di
altri operatori. 
  2.  Le  segnalazioni  inviate  in  forma  aggregata  devono  essere
generate con modalita' tali da consentire la  puntuale  ricostruzione
dei dati trasmessi. 
  3. I dati devono essere segnalati dall'operatore che ha  provveduto
al trattamento delle banconote. 
  4. Le segnalazioni periodiche sono trasmesse alla  Banca  d'Italia,
secondo le modalita' specificate in apposita comunicazione e  secondo
le scadenze di seguito indicate: 
 
           ===============================================
           |Periodo di riferimento |Termine per l'inoltro|
           +=======================+=====================+
           |                       |Entro l'ultimo giorno|
           | 1 gennaio - 31 marzo  |lavorativo di aprile |
           +-----------------------+---------------------+
           |                       |Entro l'ultimo giorno|
           | 1 aprile - 30 giugno  |lavorativo di luglio |
           +-----------------------+---------------------+
           |                       |Entro l'ultimo giorno|
           |1 luglio - 30 settembre|lavorativo di ottobre|
           +-----------------------+---------------------+
           |                       |Entro l'ultimo giorno|
           |1 ottobre - 31 dicembre|lavorativo di gennaio|
           +-----------------------+---------------------+
 
  5. L'organo di gestione, previo parere dell'organo di controllo ove
esistente, nomina  e  revoca  il  responsabile  per  le  segnalazioni
periodiche antiriciclaggio, il cui nominativo deve essere  comunicato
alla  Banca  d'Italia   entro   trenta   giorni   dall'adozione   del
provvedimento. 
  6. Il destinatario dell'incarico, che puo' essere  conferito  anche
al responsabile antiriciclaggio, o  al  referente  aziendale  per  il
ricircolo del contante o al responsabile  dei  controlli  di  secondo
livello, deve essere in possesso di adeguati requisiti  professionali
in materia antiriciclaggio e conoscere il processo di produzione  dei
dati oggetto della segnalazione. 
  7. L'incarico non puo' essere conferito alla funzione di  revisione
interna o a componenti dell'organo di gestione o di controllo. 
  8. Il responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio ha
il compito di vigilare sulla correttezza dei  dati  trasmessi  e  sul
rispetto delle scadenze  ed  e'  chiamato  a  svolgere  un  ruolo  di
interlocuzione con la Banca d'Italia  corrispondendo  tempestivamente
alle eventuali  richieste  di  approfondimento  sul  contenuto  delle
segnalazioni. 
  9. L'incarico puo' essere esternalizzato, ferma restando l'adozione
da parte dell'operatore esternalizzante delle  cautele  necessarie  a
garantire l'integrita' e la riservatezza dei propri  dati.  L'accordo
di esternalizzazione  deve  essere  tempestivamente  comunicato  alla
Banca d'Italia. 
  10. Il responsabile delle segnalazioni  periodiche  antiriciclaggio
predispone appositi report contenenti i dati piu'  significativi  fra
quelli oggetto di segnalazione da portare a conoscenza dell'organo di
gestione, di quello di  controllo  ove  esistente,  del  responsabile
della funzione antiriciclaggio, del responsabile delle  SOS  e  della
funzione di revisione interna ove esistente.