Art. 30 
 
                 Cancellazione d'ufficio dall'elenco 
 
  1. La Banca d'Italia dispone la cancellazione d'ufficio dall'elenco
qualora: 
    a) vengano meno i requisiti per l'iscrizione; 
    b) intervenga una causa di decadenza dall'iscrizione; 
    c) risultino violazioni di norme di legge  e  delle  disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia connotate da particolare gravita'. 
  2.  La  Banca   d'Italia   comunica   all'operatore   l'avvio   del
procedimento di cancellazione dall'elenco. L'operatore ha facolta' di
presentare memorie scritte e  documenti  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione della comunicazione di avvio  del  procedimento.  La  Banca
d'Italia comunica all'operatore  il  provvedimento  di  cancellazione
ovvero la sua mancata  adozione  unitamente  alla  motivazione  dello
stesso.  Il  termine  per  la  conclusione  del  procedimento  e'  di
centoventi giorni.