Art. 30 Cancellazione d'ufficio dall'elenco 1. La Banca d'Italia dispone la cancellazione d'ufficio dall'elenco qualora: a) vengano meno i requisiti per l'iscrizione; b) intervenga una causa di decadenza dall'iscrizione; c) risultino violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia connotate da particolare gravita'. 2. La Banca d'Italia comunica all'operatore l'avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco. L'operatore ha facolta' di presentare memorie scritte e documenti entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento. La Banca d'Italia comunica all'operatore il provvedimento di cancellazione ovvero la sua mancata adozione unitamente alla motivazione dello stesso. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centoventi giorni.