Art. 7 Requisiti di onorabilita' per altri profili aziendali 1. Non possono essere nominati responsabile della funzione antiriciclaggio, responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, responsabile della funzione di revisione interna, e se nominati decadono, i soggetti nei confronti dei quali ricorrono le circostanze di cui all'allegato 4 del presente provvedimento. 2. La verifica del possesso dei requisiti in capo ai soggetti di cui al comma 1 e' condotta dall'organo di gestione per ciascuno dei soggetti interessati. Si applica l'art. 6, comma 4. 3. Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 viene valutato dalla Banca d'Italia, anche in relazione alle dimensioni, all'operativita' e alla complessita' organizzativa dell'operatore, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 7 del decreto antiriciclaggio.