Art. 7 
 
                      Requisiti di onorabilita' 
                     per altri profili aziendali 
 
  1.  Non  possono  essere  nominati  responsabile   della   funzione
antiriciclaggio,  responsabile  delle  segnalazioni   di   operazioni
sospette, responsabile della funzione  di  revisione  interna,  e  se
nominati decadono, i soggetti nei confronti dei  quali  ricorrono  le
circostanze di cui all'allegato 4 del presente provvedimento. 
  2. La verifica del possesso dei requisiti in capo  ai  soggetti  di
cui al comma 1 e' condotta dall'organo di gestione per  ciascuno  dei
soggetti interessati. Si applica l'art. 6, comma 4. 
  3. Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 viene
valutato dalla Banca d'Italia, anche in  relazione  alle  dimensioni,
all'operativita' e alla complessita' organizzativa dell'operatore, ai
fini  dell'esercizio  dei  poteri  di  cui  all'art.  7  del  decreto
antiriciclaggio.