Art. 9 
 
                       Decadenza dalle cariche 
 
  1. Nel caso di organi  collegiali,  gli  esponenti  che  vengono  a
trovarsi in situazioni che,  ai  sensi  del  presente  provvedimento,
comportano la decadenza  dalla  carica  comunicano  tali  circostanze
all'organo di  appartenenza.  Nel  caso  di  organo  monocratico,  la
comunicazione e' rivolta all'assemblea dei  soci  nelle  societa'  di
capitali, agli altri soci nelle societa' di persone. 
  2. Il direttore generale  e  il  direttore  tecnico  comunicano  le
situazioni di cui al comma 1 all'organo di gestione. 
  3. Le comunicazioni di cui  ai  commi  precedenti  sono  effettuate
senza  indugio  e,  comunque,   non   oltre   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della sentenza ovvero dall'emissione del  provvedimento
che applica una misura di prevenzione. 
  4. Gli organi destinatari delle comunicazioni ai sensi dei commi  1
e 2, quando accertano la mancanza dei requisiti previsti dal presente
provvedimento, dichiarano la decadenza dell'interessato dalla  carica
entro trenta giorni dalla verifica, dandone  immediata  comunicazione
alla Banca d'Italia. 
  5. Nei confronti dei soggetti  di  cui  al  comma  2  la  decadenza
comporta la rimozione dall'ufficio o dall'incarico  ricoperto,  senza
pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro. 
  6. A seguito della dichiarazione  di  decadenza,  l'operatore  deve
provvedere tempestivamente alla sostituzione del soggetto decaduto. 
  7. Nel caso in  cui  l'attivita'  sia  esercitata  nella  forma  di
impresa individuale, il titolare dell'impresa che venga a trovarsi in
situazioni che, ai sensi del presente  provvedimento,  comportano  la
decadenza, si astiene dallo svolgimento dell'attivita' di trattamento
del contante dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia, che
provvede alla cancellazione dall'elenco ai sensi del successivo  art.
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