Art. 9 Decadenza dalle cariche 1. Nel caso di organi collegiali, gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che, ai sensi del presente provvedimento, comportano la decadenza dalla carica comunicano tali circostanze all'organo di appartenenza. Nel caso di organo monocratico, la comunicazione e' rivolta all'assemblea dei soci nelle societa' di capitali, agli altri soci nelle societa' di persone. 2. Il direttore generale e il direttore tecnico comunicano le situazioni di cui al comma 1 all'organo di gestione. 3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate senza indugio e, comunque, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ovvero dall'emissione del provvedimento che applica una misura di prevenzione. 4. Gli organi destinatari delle comunicazioni ai sensi dei commi 1 e 2, quando accertano la mancanza dei requisiti previsti dal presente provvedimento, dichiarano la decadenza dell'interessato dalla carica entro trenta giorni dalla verifica, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia. 5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio o dall'incarico ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro. 6. A seguito della dichiarazione di decadenza, l'operatore deve provvedere tempestivamente alla sostituzione del soggetto decaduto. 7. Nel caso in cui l'attivita' sia esercitata nella forma di impresa individuale, il titolare dell'impresa che venga a trovarsi in situazioni che, ai sensi del presente provvedimento, comportano la decadenza, si astiene dallo svolgimento dell'attivita' di trattamento del contante dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia, che provvede alla cancellazione dall'elenco ai sensi del successivo art. 30.