Art. 13. Candidature 13.1 - Approvazione delle candidature. Nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i presidenti delle regioni e per i sindaci, per i consiglieri regionali e comunali, per i sindaci e i consiglieri delle citta' metropolitane, delle Province di Trento e Bolzano e dei presidenti e consiglieri delle regioni a Statuto speciale, sono approvate dal Consiglio direttivo federale su proposta dei coordinatori provinciali e regionali.