Art. 13. 
 
                             Candidature 
 
    13.1 - Approvazione delle candidature. 
    Nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  dello   statuto,   le
candidature per le elezioni politiche nazionali  ed  europee,  per  i
presidenti delle regioni e per i sindaci, per i consiglieri regionali
e comunali, per i sindaci e i consiglieri delle citta' metropolitane,
delle Province di Trento e Bolzano e  dei  presidenti  e  consiglieri
delle regioni  a  Statuto  speciale,  sono  approvate  dal  Consiglio
direttivo  federale  su  proposta  dei  coordinatori  provinciali   e
regionali.