Art. 16. 
 
                        Potere regolamentare 
 
    16.1 - Emanazione dei regolamenti. 
    Il Consiglio direttivo federale, qualora non altrimenti  disposto
dal presente statuto,  provvede  all'emanazione  di  tutte  le  norme
regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto. Dette
norme hanno carattere strettamente attuativo e non  innovativo  delle
disposizioni dello statuto e dei principi ivi enunciati.