Art. 16. Potere regolamentare 16.1 - Emanazione dei regolamenti. Il Consiglio direttivo federale, qualora non altrimenti disposto dal presente statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto. Dette norme hanno carattere strettamente attuativo e non innovativo delle disposizioni dello statuto e dei principi ivi enunciati.