Art. 17. 
 
                   Organi statutari del Movimento 
 
    17.1 - Organi statutari dell'associazione. Sono organi  statutari
dell'associazione: 
      a) l'assemblea confederale dei soci sostenitori; 
      b) il presidente; 
      c) il Consiglio direttivo federale e le sue articolazioni; 
      d) il tesoriere; 
      e) il Collegio dei revisori; 
      f) il Collegio dei probiviri; 
      g) il Comitato dei garanti.