Art. 17. Organi statutari del Movimento 17.1 - Organi statutari dell'associazione. Sono organi statutari dell'associazione: a) l'assemblea confederale dei soci sostenitori; b) il presidente; c) il Consiglio direttivo federale e le sue articolazioni; d) il tesoriere; e) il Collegio dei revisori; f) il Collegio dei probiviri; g) il Comitato dei garanti.