Art. 19. Presidente e presidente onorario 19.1 - Competenze del presidente. Il presidente e' il legale rappresentante dell'associazione, anche ai fini della sottoscrizione di autorizzazione delle liste da presentarsi per le competizioni elettorali, nonche' il garante del regolare svolgimento della vita associativa. Il presidente: 1.a) convoca e presiede l'assemblea dei soci, dandosi atto che il suo voto prevale in caso di parita' di voti; 1.b) convoca e presiede il Consiglio direttivo federale; 1.c) ha facolta' di nominare, su proposta del Consiglio direttivo federale, sino a due vice presidenti, uno dei quali avra' la funzione di vicario, ai quali potranno essere delegati compiti e diritto di voto nel Consiglio direttivo federale; 1.d) ha diritto di partecipazione e di parola alla riunione di ogni organo associativo, delle quali riunioni deve ricevere tempestivamente il relativo avviso di convocazione; 1.e) custodisce i libri dei verbali degli organi associativi; 1.f) esercita gli altri poteri previsti dal presente statuto. 19.2 - Elezione e durata della carica. Il presidente e' eletto dal Consiglio direttivo federale e dura in carica tre anni. Qualora il presidente, per qualsivoglia motivo, cessi dalla carica prima del termine del suo mandato, il Consiglio direttivo federale designa un nuovo presidente reggente che rimane in carica fino allo svolgimento della successiva assemblea dei soci. 19.3 - Cessazione e decadenza della carica Il presidente cessa dalla carica nei seguenti casi: a) per morte o grave impedimento ad esercitare il proprio mandato; b) per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio direttivo federale; c) per perdita della qualita' di socio; d) per ogni altra grave violazione dei doveri statutari, laddove debitamente accertata in via definitiva. La decadenza del presidente viene deliberata e dichiarata dal Consiglio direttivo federale e dal Collegio dei probiviri riuniti in seduta comune, su richiesta di 2/3 (due terzi) dei membri dei due organi. 19.4 - Presidente onorario. Il presidente ha altresi' il potere di nominare un presidente onorario, dietro preventiva consultazione con il Consiglio federale. Tale figura non avra' poteri direttivi et similia, ma solo figurativi.