Art. 19. 
 
                  Presidente e presidente onorario 
 
    19.1 - Competenze del presidente. 
    Il presidente  e'  il  legale  rappresentante  dell'associazione,
anche ai fini della sottoscrizione di autorizzazione delle  liste  da
presentarsi per le competizioni elettorali, nonche'  il  garante  del
regolare svolgimento della vita associativa. 
    Il presidente: 
      1.a) convoca e presiede l'assemblea dei soci, dandosi atto  che
il suo voto prevale in caso di parita' di voti; 
      1.b) convoca e presiede il Consiglio direttivo federale; 
      1.c)  ha  facolta'  di  nominare,  su  proposta  del  Consiglio
direttivo federale, sino a due vice presidenti, uno dei  quali  avra'
la funzione di vicario, ai quali potranno essere delegati  compiti  e
diritto di voto nel Consiglio direttivo federale; 
      1.d) ha diritto di partecipazione e di parola alla riunione  di
ogni  organo  associativo,  delle  quali   riunioni   deve   ricevere
tempestivamente il relativo avviso di convocazione; 
      1.e) custodisce i libri dei verbali degli organi associativi; 
      1.f) esercita gli altri poteri previsti dal presente statuto. 
    19.2 - Elezione e durata della carica. 
    Il presidente e' eletto dal Consiglio direttivo federale  e  dura
in carica tre anni. Qualora il presidente, per  qualsivoglia  motivo,
cessi dalla carica prima del termine del suo  mandato,  il  Consiglio
direttivo federale designa un nuovo presidente reggente che rimane in
carica fino allo svolgimento della successiva assemblea dei soci. 
    19.3 - Cessazione e decadenza della carica 
    Il presidente cessa dalla carica nei seguenti casi: 
      a) per morte o  grave  impedimento  ad  esercitare  il  proprio
mandato; 
      b)  per  dimissioni  presentate  per  iscritto   al   Consiglio
direttivo federale; 
      c) per perdita della qualita' di socio; 
      d) per  ogni  altra  grave  violazione  dei  doveri  statutari,
laddove debitamente accertata in via definitiva. 
    La decadenza del presidente viene  deliberata  e  dichiarata  dal
Consiglio direttivo federale e dal Collegio dei probiviri riuniti  in
seduta comune, su richiesta di 2/3 (due terzi)  dei  membri  dei  due
organi. 
    19.4 - Presidente onorario. 
    Il presidente ha altresi' il potere  di  nominare  un  presidente
onorario, dietro preventiva consultazione con il Consiglio  federale.
Tale  figura  non  avra'  poteri  direttivi  et  similia,   ma   solo
figurativi.