Art. 21. 
 
                              Tesoriere 
 
    21.1 - Nomina del tesoriere. 
    Il tesoriere e' nominato dal Consiglio direttivo federale e  deve
essere in possesso dei requisiti  di  onorabilita'  prescritti  dalla
legge   ed   abbia   acquisito   una   esperienza   in   materia   di
amministrazione,  gestione  delle  imprese  o  abbia  acquisito   una
esperienza per l'avvenuto svolgimento di attivita'  professionale  in
materia di gestione amministrativa e fiscale. 
    21.2 - Compiti del tesoriere. 
    Il  tesoriere  e'  il  responsabile  della  gestione   contabile,
economico-finanziaria  e  patrimoniale  dell'associazione.   Apre   e
gestisce  i  conti  correnti  dell'associazione,  ed  e'  autorizzato
all'operativita'  con  forma  libera.  Esercita  tutti  i  poteri  di
ordinaria e straordinaria amministrazione,  assicurando  il  rispetto
del  principio  di  economicita',  dell'equilibrio  finanziario   tra
entrate. In particolare, il tesoriere: 
      a) e' legittimato alla riscossione delle entrate; 
      b) svolge l'attivita'  negoziale  necessaria  al  conseguimento
degli scopi statutari; 
      c) attua, per quanto di competenza, i regolamenti i budget ed i
piani   approvati   emanati   dal   Consiglio   direttivo   federale,
predisponendone  le  relative  rendicontazioni  e   perseguendo   gli
obiettivi programmatici, adottando tempestive misure di correzione in
caso di scostamenti significativi  e  tenendo  conto  anche  di  eque
riparazioni territoriali; 
      d) ha le responsabilita',  sotto  le  direttive  del  Consiglio
direttivo  federale,  della  gestione  amministrativa   contabile   e
patrimoniale nei limiti della  quale  gli  e'  attribuita  la  legale
rappresentanza dell'associazione negli atti e nei giudizi. 
      e) sovrintende e coordina  l'attivita'  contabile,  provvedendo
alla  corretta  tenuta  dei  libri  associativi  e  delle   scritture
contabili obbligatorie  e  ausiliarie,  fornendo  tempestivamente  le
informazioni  economico-finanziarie  e  patrimoniali  richieste   dal
presidente  e  dal  Consiglio  direttivo  federale  ai   fini   delle
valutazioni e determinazioni di loro  competenza  e  trasmettendo  al
Consiglio  direttivo  federale  un'unica  informativa  semestrale  di
sintesi  sulla  situazione   economico-finanziaria   e   patrimoniale
dell'associazione e  sull'andamento  della  gestione  al  30  giugno,
riferendo sull'attivita' compiuta, sui  risultati  conseguiti,  sugli
eventuali scostamenti dagli obiettivi strategici prefissati  e  sulle
misure di correzione attuate o in corso di attuazione. 
      f) il tesoriere ha facolta' di delegare le  sue  funzioni,  con
scrittura privata autenticata o con atto pubblico, a uno o piu'  vice
tesorieri  di  sua  fiducia,  che  nomina  egli   stesso,   chiedendo
autorizzazione preventiva al Consiglio direttivo federale nonche'  al
Collegio dei revisori. E' personalmente responsabile dell'operato dei
vice. 
    21.3 - Durata della carica. 
    Il tesoriere dura in carica tre anni e, in ogni caso,  fino  alla
data  di  approvazione  del  rendiconto  relativo  al   terzo   anno.
L'incarico e' rinnovabile. Qualora il tesoriere, per qualsiasi causa,
cessi dalla carica  prima  del  termine,  il  Presidente  designa  un
tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione  del
Consiglio direttivo federale per la nomina del nuovo tesoriere. 
    21.4 - Partecipazione alle riunioni degli organi sociali. 
    Il tesoriere partecipa con diritto di parola  alle  riunioni  del
Consiglio direttivo federale e dell'assemblea dei soci.