Art. 21. Tesoriere 21.1 - Nomina del tesoriere. Il tesoriere e' nominato dal Consiglio direttivo federale e deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dalla legge ed abbia acquisito una esperienza in materia di amministrazione, gestione delle imprese o abbia acquisito una esperienza per l'avvenuto svolgimento di attivita' professionale in materia di gestione amministrativa e fiscale. 21.2 - Compiti del tesoriere. Il tesoriere e' il responsabile della gestione contabile, economico-finanziaria e patrimoniale dell'associazione. Apre e gestisce i conti correnti dell'associazione, ed e' autorizzato all'operativita' con forma libera. Esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicita', dell'equilibrio finanziario tra entrate. In particolare, il tesoriere: a) e' legittimato alla riscossione delle entrate; b) svolge l'attivita' negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari; c) attua, per quanto di competenza, i regolamenti i budget ed i piani approvati emanati dal Consiglio direttivo federale, predisponendone le relative rendicontazioni e perseguendo gli obiettivi programmatici, adottando tempestive misure di correzione in caso di scostamenti significativi e tenendo conto anche di eque riparazioni territoriali; d) ha le responsabilita', sotto le direttive del Consiglio direttivo federale, della gestione amministrativa contabile e patrimoniale nei limiti della quale gli e' attribuita la legale rappresentanza dell'associazione negli atti e nei giudizi. e) sovrintende e coordina l'attivita' contabile, provvedendo alla corretta tenuta dei libri associativi e delle scritture contabili obbligatorie e ausiliarie, fornendo tempestivamente le informazioni economico-finanziarie e patrimoniali richieste dal presidente e dal Consiglio direttivo federale ai fini delle valutazioni e determinazioni di loro competenza e trasmettendo al Consiglio direttivo federale un'unica informativa semestrale di sintesi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'associazione e sull'andamento della gestione al 30 giugno, riferendo sull'attivita' compiuta, sui risultati conseguiti, sugli eventuali scostamenti dagli obiettivi strategici prefissati e sulle misure di correzione attuate o in corso di attuazione. f) il tesoriere ha facolta' di delegare le sue funzioni, con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, a uno o piu' vice tesorieri di sua fiducia, che nomina egli stesso, chiedendo autorizzazione preventiva al Consiglio direttivo federale nonche' al Collegio dei revisori. E' personalmente responsabile dell'operato dei vice. 21.3 - Durata della carica. Il tesoriere dura in carica tre anni e, in ogni caso, fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile. Qualora il tesoriere, per qualsiasi causa, cessi dalla carica prima del termine, il Presidente designa un tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione del Consiglio direttivo federale per la nomina del nuovo tesoriere. 21.4 - Partecipazione alle riunioni degli organi sociali. Il tesoriere partecipa con diritto di parola alle riunioni del Consiglio direttivo federale e dell'assemblea dei soci.