Art. 23. 
 
                        Societa' di revisione 
 
    23.1 - Affidamento controllo gestione contabile e finanziaria. 
    Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni  dettate  dall'art.
9, commi 1 e 2, della legge n. 96/2012, il controllo  della  gestione
contabile e finanziaria dell'associazione  e'  affidata  ad  apposita
societa' di revisione iscritta nel registro dei  revisori  legali  di
cui all'art. 2 del decreto  legislativo  n.  39/2010  ricorrendone  i
presupposti. Il Comitato di gestione delibera, ai sensi  del  decreto
legislativo n. 149/2013, la nomina di una societa' di revisione. 
    23.2 - Durata dell'incarico. 
    Il controllo verra' affidato con incarico relativo a tre esercizi
consecutivi ed in ogni  caso  fino  alla  data  di  approvazione  del
rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile  per  un
massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. 
    23.3 - Compito della societa' di revisione. 
    La societa' di revisione  esprime,  con  apposita  relazione,  un
giudizio sul rendiconto dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso
dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita'  e  la  corretta
rilevazione  dei  fatti  di  gestione  nelle   scritture   contabili.
Controlla, altresi', che il rendiconto d'esercizio sia conforme  alle
scritture ed alla documentazione  contabile,  alle  risultanze  degli
accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.