Art. 23. Societa' di revisione 23.1 - Affidamento controllo gestione contabile e finanziaria. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 96/2012, il controllo della gestione contabile e finanziaria dell'associazione e' affidata ad apposita societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 39/2010 ricorrendone i presupposti. Il Comitato di gestione delibera, ai sensi del decreto legislativo n. 149/2013, la nomina di una societa' di revisione. 23.2 - Durata dell'incarico. Il controllo verra' affidato con incarico relativo a tre esercizi consecutivi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. 23.3 - Compito della societa' di revisione. La societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla, altresi', che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture ed alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.