Art. 25. Collegio dei probiviri 25.1 - Composizione del Collegio dei probiviri. Il Collegio dei probiviri e' l'organo di garanzia dell'associazione. Esso e' composto da numero 3 (tre) membri nominati dal Consiglio direttivo federale tra i soci fondatori ovvero tra i soci piu' anziani per adesione. 25.2 - Poteri dei probiviri. Il Collegio dei probiviri e' titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto ed ai regolamenti. Il procedimento innanzi al Collegio dei probiviri e' improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Avverso la sanzione e' ammesso il diritto di impugnazione ordinaria innanzi il Comitato dei garanti, tramite raccomandata A/R entro giorni trenta dalla notifica, con allegate memorie difensive. 25.3 - Regole di procedura. Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrita' morale dell'associazione o degli interessi politici dello stesso, puo' promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al Collegio dei probiviri. Una volta ricevuto il ricorso, il Collegio dei probiviri provvedera' a nominare un proprio membro al quale affidare l'istruttoria preliminare; l'istruttore, una volta accertata la non infondatezza della segnalazione, rimettera' il caso al Collegio dei probiviri. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa. Il procedimento disciplinare dinanzi al Collegio dei probiviri, pur non essendo vincolato da strette regole procedurali e quindi sottoposto solo ai principi generali costituzionali, dovra' rispettare le seguenti regole poste a tutela del diritto di difesa dell'iscritto. La procedura potra' essere modificata e/o adeguata, d'intesa con la difesa dell'iscritto, dal Collegio stesso, a seconda della natura dei diversi casi. L'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare deve essere avvisato del procedimento ed eventualmente convocato dinanzi al Collegio dei probiviri, in quest'ultimo caso con un preavviso di almeno quaranta giorni, con e-mail o con lettera raccomandata RR. Agli atti deve risultare la prova del ricevimento, anche indiretta. Un termine minore per la comparizione potra' essere previsto solo con l'accordo dell'associato stesso. Nell'avviso del procedimento e nell'invito a comparire deve essere specificato l'oggetto del procedimento, la possibilita' di esame dell'eventuale documentazione e la possibilita' di presentare memorie difensive. Le sanzioni disciplinari previste potranno essere irrogate in caso di mancata difesa o comparizione solo in presenza della prova del ricevimento dell'avviso di procedimento di cui sopra. Nel procedimento disciplinare l'iscritto potra' essere assistito da un altro iscritto o da un legale che sara' presente anche durante l'eventuale audizione dell'iscritto dinanzi al Collegio. Il Collegio non potra' deliberare sanzioni disciplinari senza aver ascoltato l'iscritto (che potra' anche inviare una dichiarazione scritta) e ove ne sia stata fatto richiesta, i testimoni che saranno stati ritenuti necessari e ammessi dal Collegio stesso o aver acquisito loro dichiarazioni scritte. L'iscritto potra' presentare difesa scritta. La decisione del Collegio verra' comunicata per lettera raccomandata RR in caso di assenza. La decisione dovra' essere, sia pure sinteticamente, motivata. 25.4 - Durata della carica. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 25.5 - Nomina presidente e materie di competenza. Il Collegio dei probiviri nomina al suo interno un presidente ed e' competente a giudicare, sulle seguenti materie: a) infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti all'associazione; b) ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento dell'associazione previste dal presente statuto e dai regolamenti emanati; c) osservanza delle regole dettate dal presente statuto sulla costituzione e regolamentazione dei comitati e sulle controversie insorte tra gli organi dei comitati predetti e gli organi del Movimento; d) controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di elettore all'interno dell'associazione o di iscritto, nonche' alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni; e) determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti dei comitati; f) ogni altra materia in conformita' alle previsioni del presente statuto. 25.6 - Requisiti per la nomina. In sede di nomina, i componenti del Collegio non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del Collegio dei probiviri e' fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica nell'associazione. 25.7 - Dimissioni o impedimento permanente. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del Collegio dei probiviri, egli viene sostituito con le stesse modalita' che presiedono alla nomina dei suoi componenti. 25.8 - Misure disciplinari Le misure disciplinari sono: a) l'ammonizione; b) la sospensione; c) l'espulsione; d) la revoca dell'affiliazione di un Comitato; e) l'interdizione dal compiere attivita' che coinvolgano direttamente od indirettamente l'associazione. L'ammonizione e la sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entita'. La sospensione ha una durata variabile da trenta a novanta giorni. L'espulsione, la revoca e l'interdizione sono inflitte per violazioni gravi alla disciplina e sono resi pubblici.