Art. 25. 
 
                       Collegio dei probiviri 
 
    25.1 - Composizione del Collegio dei probiviri. 
    Il   Collegio   dei   probiviri   e'   l'organo    di    garanzia
dell'associazione. Esso e' composto da numero 3 (tre) membri nominati
dal Consiglio direttivo federale tra i soci fondatori  ovvero  tra  i
soci piu' anziani per adesione. 
    25.2 - Poteri dei probiviri. 
    Il Collegio dei probiviri e' titolare  del  potere  di  comminare
sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto ed  ai  regolamenti.
Il procedimento innanzi al Collegio dei probiviri  e'  improntato  al
rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  pubblicita',  tutela   del
contraddittorio e del diritto  di  difesa.  Avverso  la  sanzione  e'
ammesso il diritto di impugnazione ordinaria innanzi il Comitato  dei
garanti, tramite raccomandata A/R entro giorni trenta dalla notifica,
con allegate memorie difensive. 
    25.3 - Regole di procedura. 
    Ogni iscritto che ritenga  sia  stata  violata  una  norma  dello
statuto o che sia stata commessa una  infrazione  disciplinare  o  un
atto comunque lesivo  della  integrita'  morale  dell'associazione  o
degli interessi politici dello stesso, puo'  promuovere  con  ricorso
scritto  il  procedimento  disciplinare  avanti   al   Collegio   dei
probiviri. Una volta ricevuto il ricorso, il Collegio  dei  probiviri
provvedera'  a  nominare  un  proprio  membro   al   quale   affidare
l'istruttoria preliminare; l'istruttore, una volta accertata  la  non
infondatezza della segnalazione, rimettera' il caso al  Collegio  dei
probiviri. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto  delle
regole del contraddittorio e del diritto di difesa.  Il  procedimento
disciplinare dinanzi al  Collegio  dei  probiviri,  pur  non  essendo
vincolato da strette regole procedurali e quindi sottoposto  solo  ai
principi  generali  costituzionali,  dovra'  rispettare  le  seguenti
regole poste  a  tutela  del  diritto  di  difesa  dell'iscritto.  La
procedura potra' essere modificata  e/o  adeguata,  d'intesa  con  la
difesa dell'iscritto, dal Collegio stesso, a seconda della natura dei
diversi casi. L'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare  deve
essere avvisato del procedimento ed eventualmente  convocato  dinanzi
al Collegio dei probiviri, in quest'ultimo caso con un  preavviso  di
almeno quaranta giorni, con e-mail o  con  lettera  raccomandata  RR.
Agli atti deve risultare la prova del ricevimento,  anche  indiretta.
Un termine minore per la comparizione potra' essere previsto solo con
l'accordo  dell'associato  stesso.  Nell'avviso  del  procedimento  e
nell'invito  a  comparire  deve  essere  specificato  l'oggetto   del
procedimento, la possibilita' di esame dell'eventuale  documentazione
e la  possibilita'  di  presentare  memorie  difensive.  Le  sanzioni
disciplinari previste potranno essere irrogate  in  caso  di  mancata
difesa o comparizione solo in presenza della  prova  del  ricevimento
dell'avviso  di  procedimento  di   cui   sopra.   Nel   procedimento
disciplinare l'iscritto potra' essere assistito da un altro  iscritto
o da un legale che sara' presente anche durante l'eventuale audizione
dell'iscritto dinanzi al Collegio. Il Collegio non potra'  deliberare
sanzioni disciplinari senza aver  ascoltato  l'iscritto  (che  potra'
anche inviare una dichiarazione scritta) e ove  ne  sia  stata  fatto
richiesta, i testimoni che saranno stati ritenuti necessari e ammessi
dal Collegio stesso o  aver  acquisito  loro  dichiarazioni  scritte.
L'iscritto  potra'  presentare  difesa  scritta.  La  decisione   del
Collegio verra' comunicata per lettera raccomandata  RR  in  caso  di
assenza. 
    La decisione dovra' essere, sia pure sinteticamente, motivata. 
    25.4 - Durata della carica. 
    I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
    25.5 - Nomina presidente e materie di competenza. 
    Il Collegio dei probiviri nomina al suo interno un presidente  ed
e' competente a giudicare, sulle seguenti materie: 
      a)   infrazioni   disciplinari    commesse    dagli    iscritti
all'associazione; 
      b)   ricorsi   relativi   all'osservanza   delle   regole    di
funzionamento dell'associazione previste dal presente statuto  e  dai
regolamenti emanati; 
      c) osservanza delle regole dettate dal presente  statuto  sulla
costituzione e regolamentazione dei  comitati  e  sulle  controversie
insorte tra gli  organi  dei  comitati  predetti  e  gli  organi  del
Movimento; 
      d) controversie relative all'assunzione e/o alla perdita  dello
status di  elettore  all'interno  dell'associazione  o  di  iscritto,
nonche' alla decadenza  da  tale  qualifica  a  seguito  del  mancato
versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni; 
      e) determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate
nei confronti dei comitati; 
      f) ogni  altra  materia  in  conformita'  alle  previsioni  del
presente statuto. 
    25.6 - Requisiti per la nomina. 
    In sede di nomina, i componenti del Collegio non devono rivestire
alcuna carica all'interno di qualsiasi organo. Durante lo svolgimento
del proprio mandato, ai componenti  del  Collegio  dei  probiviri  e'
fatto divieto di presentare  la  propria  candidatura  per  qualunque
carica nell'associazione. 
    25.7 - Dimissioni o impedimento permanente. 
    In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei  membri
del Collegio dei probiviri,  egli  viene  sostituito  con  le  stesse
modalita' che presiedono alla nomina dei suoi componenti. 
    25.8 - Misure disciplinari 
    Le misure disciplinari sono: 
      a) l'ammonizione; 
      b) la sospensione; 
      c) l'espulsione; 
      d) la revoca dell'affiliazione di un Comitato; 
      e)  l'interdizione  dal  compiere  attivita'  che   coinvolgano
direttamente od indirettamente  l'associazione.  L'ammonizione  e  la
sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entita'. La
sospensione ha una durata  variabile  da  trenta  a  novanta  giorni.
L'espulsione, la revoca e l'interdizione sono inflitte per violazioni
gravi alla disciplina e sono resi pubblici.