Art. 26. Comitato dei garanti 26.1 - Composizione del Comitato dei garanti. E' composto da numero 7 (sette) membri nominati dal Consiglio direttivo federale per tre anni a rotazione tra i soci fondatori che non abbiano altri incarichi nell'associazione ovvero, in mancanza, tra i soci con piu' alta anzianita' di adesione, esperienza ed adeguate caratteristiche personali. 26.2 - Poteri del Comitato dei garanti. Il Comitato dei garanti e' titolare del potere di deliberare su eventuali ricorsi proposti avverso le decisioni adottate dal Consiglio direttivo federale in ordine alle candidature. Delibera altresi' in merito ad eventuali elezioni primarie e sui provvedimenti disciplinari comminati dal Collegio dei probiviri. 26.3 - Regole di procedura. Il Comitato dei garanti si dota di un proprio regolamento interno favorendo la partecipazione delle minoranze interne ed assicurando il diritto alla difesa e l'applicazione del principio del contraddittorio. Alle riunioni del Comitato dei garanti possono partecipare - con funzioni consultive - il presidente ed i consiglieri delegati. Il Comitato dei garanti nelle sue varie articolazioni assicura il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio. 26.4 - Durata della carica. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 26.5 - Requisiti per la nomina. In sede di nomina e per la durata del loro incarico, i componenti del Comitato non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo associativo.