Art. 26. 
 
                        Comitato dei garanti 
 
    26.1 - Composizione del Comitato dei garanti. 
    E' composto da numero 7 (sette)  membri  nominati  dal  Consiglio
direttivo federale per tre anni a rotazione tra i soci fondatori  che
non abbiano altri incarichi nell'associazione  ovvero,  in  mancanza,
tra i soci con  piu'  alta  anzianita'  di  adesione,  esperienza  ed
adeguate caratteristiche personali. 
    26.2 - Poteri del Comitato dei garanti. 
    Il Comitato dei garanti e' titolare del potere di  deliberare  su
eventuali  ricorsi  proposti  avverso  le  decisioni   adottate   dal
Consiglio direttivo federale in  ordine  alle  candidature.  Delibera
altresi' in merito ad eventuali elezioni primarie e sui provvedimenti
disciplinari comminati dal Collegio dei probiviri. 
    26.3 - Regole di procedura. 
    Il Comitato dei garanti si dota di un proprio regolamento interno
favorendo la partecipazione delle minoranze interne ed assicurando il
diritto   alla   difesa   e   l'applicazione   del   principio    del
contraddittorio. Alle  riunioni  del  Comitato  dei  garanti  possono
partecipare  -  con  funzioni  consultive  -  il  presidente   ed   i
consiglieri  delegati.  Il  Comitato  dei  garanti  nelle  sue  varie
articolazioni assicura il diritto  alla  difesa  e  il  rispetto  del
principio del contraddittorio. 
    26.4 - Durata della carica. 
    I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
    26.5 - Requisiti per la nomina. 
    In sede di nomina e per la durata del loro incarico, i componenti
del Comitato  non  devono  rivestire  alcuna  carica  all'interno  di
qualsiasi organo associativo.