Art. 5. 
 
 Durata  dell'esercizio,  consolidamento  del  bilancio  e   rapporti
istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per  la
   trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» 
 
    5.1 - Durata dell'esercizio. 
    Ciascun esercizio della gestione  economico-finanziaria  dura  un
anno e  termina  al  31  dicembre.  Il  tesoriere,  nei quattro  mesi
successivi,  redige  il  rendiconto  di   esercizio   da   sottoporre
all'approvazione  del  Consiglio  direttivo  federale  Grande   Nord,
composto secondo la normativa speciale sulla contabilita' dei partiti
o movimenti politici. Il  rendiconto  di  esercizio  e'  il  bilancio
consuntivo dell'associazione. 
    5.2 - Consolidamento del bilancio. 
    Ai fini del consolidamento prescritto dalla  legge,  al  bilancio
consuntivo dell'associazione sono allegati i  bilanci  consuntivi  di
fondazioni e associazioni la composizione dei  cui  organi  direttivi
sia   determinata   in   tutto   o   in   parte   da    deliberazioni
dell'associazione. 
    Detti bilanci consuntivi devono  essere  trasmessi  al  tesoriere
entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o
nel diverso termine stabilito dal tesoriere e comunicato con  congruo
preavviso. 
    5.3 - Rapporti istituzionali  con  la  «Commissione  di  garanzia
degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti  dei
partiti politici». 
    I rapporti istituzionali con la «Commissione  di  garanzia  degli
statuti e per la  trasparenza  e  il  controllo  dei  rendiconti  dei
partiti politici» sono riservati alla competenza del  tesoriere,  che
provvede a  tutti  gli  adempimenti  connessi  ai  controlli  e  agli
obblighi di trasparenza e pubblicita'  del  rendiconto  di  esercizio
previsti dalla legge. Egli  e'  l'organo  competente  a  ricevere  le
comunicazioni  della  Commissione,  inclusi  gli  inviti   a   sanare
eventuali irregolarita' contabili e  inottemperanze  ad  obblighi  di
legge.