Art. 5. Durata dell'esercizio, consolidamento del bilancio e rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» 5.1 - Durata dell'esercizio. Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria dura un anno e termina al 31 dicembre. Il tesoriere, nei quattro mesi successivi, redige il rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo federale Grande Nord, composto secondo la normativa speciale sulla contabilita' dei partiti o movimenti politici. Il rendiconto di esercizio e' il bilancio consuntivo dell'associazione. 5.2 - Consolidamento del bilancio. Ai fini del consolidamento prescritto dalla legge, al bilancio consuntivo dell'associazione sono allegati i bilanci consuntivi di fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dell'associazione. Detti bilanci consuntivi devono essere trasmessi al tesoriere entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o nel diverso termine stabilito dal tesoriere e comunicato con congruo preavviso. 5.3 - Rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici». I rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» sono riservati alla competenza del tesoriere, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicita' del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Egli e' l'organo competente a ricevere le comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarita' contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.