Art. 7. Domanda di ammissione all'Associazione 7.1 - Requisiti della domanda di ammissione. La domanda di ammissione all'associazione deve essere sottoscritta personalmente dal richiedente su un modulo, on-line ovvero cartaceo, predisposto dal Consiglio direttivo federale. La domanda di ammissione all'associazione puo' essere presentata anche attraverso il sito internet dell'associazione, attraverso le pagine dedicate ed e' soggetta a verifica dell'anagrafica del richiedente ad opera degli incaricati del Consiglio direttivo federale. L'iscrizione on-line necessita, in ogni caso, di una successiva compilazione della domanda in forma cartacea. L'aderente deve dichiarare di riconoscersi, impegnandosi ad osservarli, nelle finalita', nei metodi e nei principi fondanti dell'associazione quali indicati nell'atto costitutivo e nel presente statuto, che l'aspirante socio con la sottoscrizione della domanda di adesione dichiara di ben conoscere ed accettare. L'associazione ripudia qualsiasi forma di discriminazione inerente sesso, razza, lingua e religione. 7.2 - Presentazione della domanda. La domanda puo' essere rigettata, in casi gravi, qualora il Consiglio direttivo federale ritenga che l'aspirante socio abbia tenuto comportamenti incompatibili con le finalita' od i metodi dell'associazione o che la domanda non presenti i requisiti formali richiesti. 7.3 - Validita' dell'iscrizione. L'iscrizione ha validita' annuale ed e' rinnovabile tramite la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Consiglio direttivo federale. L'iscrizione puo' essere revocata dal socio in qualsiasi momento con istanza scritta inviata all'organo competente in base al presente statuto.