Art. 7. 
 
               Domanda di ammissione all'Associazione 
 
    7.1 - Requisiti della domanda di ammissione. 
    La   domanda   di   ammissione   all'associazione   deve   essere
sottoscritta personalmente dal  richiedente  su  un  modulo,  on-line
ovvero cartaceo, predisposto dal  Consiglio  direttivo  federale.  La
domanda di ammissione all'associazione puo' essere  presentata  anche
attraverso il sito internet dell'associazione, attraverso  le  pagine
dedicate ed e' soggetta a verifica dell'anagrafica del richiedente ad
opera degli incaricati del Consiglio direttivo federale. 
    L'iscrizione on-line necessita, in ogni caso, di  una  successiva
compilazione della domanda in forma cartacea. 
    L'aderente  deve  dichiarare  di  riconoscersi,  impegnandosi  ad
osservarli, nelle finalita',  nei  metodi  e  nei  principi  fondanti
dell'associazione quali indicati nell'atto costitutivo e nel presente
statuto, che l'aspirante socio con la sottoscrizione della domanda di
adesione dichiara di ben conoscere ed accettare. 
    L'associazione  ripudia  qualsiasi   forma   di   discriminazione
inerente sesso, razza, lingua e religione. 
    7.2 - Presentazione della domanda. 
    La domanda puo' essere  rigettata,  in  casi  gravi,  qualora  il
Consiglio direttivo federale  ritenga  che  l'aspirante  socio  abbia
tenuto comportamenti incompatibili  con  le  finalita'  od  i  metodi
dell'associazione o che la domanda non presenti i  requisiti  formali
richiesti. 
    7.3 - Validita' dell'iscrizione. 
    L'iscrizione ha validita' annuale ed e'  rinnovabile  tramite  la
compilazione  di  un  apposito  modulo  predisposto   dal   Consiglio
direttivo federale. L'iscrizione puo' essere revocata  dal  socio  in
qualsiasi momento con istanza scritta inviata  all'organo  competente
in base al presente statuto.