Art. 8. 
 
                      Diritti e doveri dei soci 
 
    8.1 - Diritti dei soci. 
    Tutti i soci hanno diritto a: 
      a)  partecipare  alla  determinazione  dell'indirizzo  politico
attraverso gli organi di cui al presente statuto; 
      b)  esercitare  il   proprio   voto   ed   essere   candidate/i
nell'elezione degli  organi  dell'associazione  in  conformita'  alle
norme del presente statuto, purche' iscritti da almeno un anno; 
      c)  partecipare   all'attivita'   e   all'iniziativa   politica
dell'associazione; 
      d) ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme  stabilite
dal presente statuto e dal relativo regolamento. 
    8.2 - Doveri dei soci. 
    Tutti i soci hanno il dovere di: 
      a)  contribuire  alla   discussione,   all'elaborazione   della
proposta e all'iniziativa politica-culturale; 
      b)   contribuire   volontariamente   al   sostegno    economico
dell'associazione; 
      c) rispettare il presente statuto ed i regolamenti adottati; 
      d) favorire la partecipazione e l'adesione all'associazione. 
    8.3 - Obbligo di contribuzione. 
    I soci  dell'associazione  che  ricevono  emolumenti  o  stipendi
derivanti da cariche pubbliche, sia  di  nomina  che  elettive,  sono
tenuti a contribuire all'economia dell'associazione. 
    La misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate
dal Consiglio direttivo federale.