Art. 8. Diritti e doveri dei soci 8.1 - Diritti dei soci. Tutti i soci hanno diritto a: a) partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico attraverso gli organi di cui al presente statuto; b) esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organi dell'associazione in conformita' alle norme del presente statuto, purche' iscritti da almeno un anno; c) partecipare all'attivita' e all'iniziativa politica dell'associazione; d) ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal relativo regolamento. 8.2 - Doveri dei soci. Tutti i soci hanno il dovere di: a) contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica-culturale; b) contribuire volontariamente al sostegno economico dell'associazione; c) rispettare il presente statuto ed i regolamenti adottati; d) favorire la partecipazione e l'adesione all'associazione. 8.3 - Obbligo di contribuzione. I soci dell'associazione che ricevono emolumenti o stipendi derivanti da cariche pubbliche, sia di nomina che elettive, sono tenuti a contribuire all'economia dell'associazione. La misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate dal Consiglio direttivo federale.