Art. 11 
 
            Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi 
 
  1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena
di esclusione, in un'unica regione per una  o  piu'  delle  procedure
concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3. Il
candidato  concorre  per  piu'  procedure  concorsuali  mediante   la
presentazione di un'unica istanza con l'indicazione  delle  procedure
concorsuali cui intenda partecipare. 
  2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione  ai  concorsi
esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese  disponibili  nel
sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze  presentate
con modalita' diverse non sono prese in considerazione. 
  3. Il termine per la presentazione dell'istanza  di  partecipazione
al concorso e' di trenta  giorni  a  decorrere  dalla  data  iniziale
indicata nel bando. Il termine per la  presentazione  della  domanda,
ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al  primo  giorno
non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di
ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile. 
  4.  Il  candidato   residente   all'estero,   o   ivi   stabilmente
domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso  al
sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce  dette  credenziali
presso  la  sede  dell'Autorita'  consolare  italiana.   Quest'ultima
verifica l'identita' del candidato e comunica le  risultanze  all'USR
competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che  provvede
alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la
registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo  i  codici
di  accesso  per  l'acquisizione  telematica  della   istanza   nella
successiva fase prevista dalla procedura. 
  5. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato  dal
bando, che indica altresi' quali elementi siano necessari a  pena  di
esclusione dal concorso. 
  6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e'  dovuto,  ai
sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  il
pagamento di un contributo di segreteria pari ad € 10,00 per ciascuna
delle procedure (infanzia / primaria / sostegno infanzia  /  sostegno
primaria) per le quali si concorre, secondo  le  modalita'  stabilite
nel bando di concorso. 
  7. Ai sensi dell'art. 400, comma 02, del testo unico,  i  bandi  di
concorso  sono  adottati  con  decreti  del  Direttore  generale  del
personale scolastico che provvede  altresi'  alla  definizione  delle
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente decreto. 
  8. I concorsi sono banditi, per ciascuna  regione,  al  termine  di
vigenza delle graduatorie del  concorso  precedente,  fermo  restando
quanto  previsto  all'art.  4,  comma   1-quater   lettera   a)   del
decreto-legge,  ovvero  qualora,  al  termine  delle   procedure   di
immissione in ruolo previste per ciascun anno scolastico, le predette
graduatorie risultino esaurite. 
  9. I bandi sono adottati dal Direttore generale  per  il  personale
scolastico e disciplinano: 
    a. i requisiti generali  di  ammissione  al  concorso,  ai  sensi
dell'art. 3; 
    b. il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle
istanze di partecipazione al concorso; 
    c. l'organizzazione dell'eventuale prova preselettiva,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 2; 
    d. l'organizzazione della prova orale, ai sensi dell'art. 6; 
    e.  le  modalita'  di  informazione  ai  candidati  ammessi  alla
procedura concorsuale; 
    f. i documenti richiesti per l'assunzione; 
    g. l'informativa sul trattamento dei dati personali. 
  10. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero  dei  posti
conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.