Art. 7 
 
                Valutazione delle prove e dei titoli 
 
  1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento  punti,  di  cui
quaranta per le prove scritte, quaranta per la prova  orale  e  venti
per i titoli. 
  2.  La  valutazione  delle  eventuali  prove  preselettive  di  cui
all'art. 4 e'  effettuata  assegnando 1  punto  a  ciascuna  risposta
esatta, zero punti alle risposte non date o  errate.  La  valutazione
non concorre a formare il punteggio utile ai fini  della  graduatoria
finale. 
  3. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'art.  5  un
punteggio massimo di 40 punti. A ciascuno dei due quesiti a  risposta
aperta di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e  b),  la  commissione
assegna un punteggio compreso, tra zero e 18 che sia multiplo  intero
di 0,5. Al quesito articolato in otto domande a  risposta  chiusa  di
cui all'art. 5, comma  2,  lettera  c),  la  commissione  assegna  un
punteggio compreso tra zero e  4,  corrispondenti  a  0,5  punti  per
ciascuna risposta esatta. La prova  e'  superata  dai  candidati  che
conseguano il punteggio complessivo di almeno 28,0 punti. 
  4. La commissione assegna alla prova orale di  cui  all'art.  7  un
punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova e'  superata  dai
candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti. 
  5. La commissione assegna ai titoli culturali e  professionali,  di
cui allo  specifico  decreto  in  pari  data,  un  punteggio  massimo
complessivo di 20 punti.