Art. 8 
 
                     Predisposizione delle prove 
 
  1. Le tracce delle prove di  cui  all'art.  5  sono  predisposte  a
livello nazionale dal Ministero che, a tal  fine,  si  avvale  di  un
Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del  Ministro,  che
provvede altresi', prima della  somministrazione  delle  prove,  alla
pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello
nazionale per ciascuna  procedura.  Il  Comitato  tecnico-scientifico
valida altresi' i quesiti della eventuale prova preselettiva, la  cui
predisposizione  e'  curata  dal  Ministero,  che  a  tal  fine  puo'
avvalersi di supporti esterni. 
  2. Le tracce delle prove di cui  all'art.  6  sono  predisposte  da
ciascuna commissione secondo il programma di cui all'allegato  A.  Le
commissioni le predispongono in numero pari a tre  volte  quello  dei
candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su
cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario  programmato  per  la
propria  prova.  Le  tracce  estratte  sono  escluse  dai  successivi
sorteggi. Per la valutazione della prova  orale,  la  commissione  si
avvale della griglia di valutazione  di  cui  all'allegato  B,  parte
integrante del presente decreto.