Art. 2 Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria per posti comuni e di sostegno sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti. 2. Il presidente e i componenti, individuati ai sensi dell'ordinanza, devono possedere i requisiti di cui agli articoli 3 e 4. 3. Ove non sia possibile affidare ai componenti della commissione l'accertamento della capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualita' di membri aggregati, di docenti titolari del predetto insegnamento, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua, ai sensi dell'art. 5. 4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. 5. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto scuola, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al computo scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015. 6. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la presenza di componenti di entrambi sessi, salvi i casi di motivata impossibilita'.