Art. 2 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai  ruoli
del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria per posti
comuni e di sostegno sono presiedute da un professore universitario o
da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono  composte
da due docenti. 
  2.  Il  presidente   e   i   componenti,   individuati   ai   sensi
dell'ordinanza, devono possedere i requisiti di cui agli articoli 3 e
4. 
  3. Ove non sia possibile affidare ai componenti  della  commissione
l'accertamento della capacita' di  comprensione  e  conversazione  in
lingua  inglese,  si  procede  alla  nomina,   contestualmente   alla
formazione della commissione, in qualita'  di  membri  aggregati,  di
docenti titolari del predetto insegnamento, che svolgono  le  proprie
funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze  di  lingua,
ai sensi dell'art. 5. 
  4. Per  il  presidente  e  ciascun  componente,  inclusi  i  membri
aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. 
  5. A ciascuna commissione e' assegnato un  segretario,  individuato
tra il personale amministrativo  appartenente  alla  seconda  area  o
superiore, ovvero  alle  corrispondenti  aree  del  comparto  scuola,
secondo le corrispondenze previste dalla tabella n.  9,  relativa  al
computo scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri del 26 giugno 2015. 
  6. La composizione  delle  commissioni  e'  tale  da  garantire  la
presenza di componenti di entrambi sessi, salvi i  casi  di  motivata
impossibilita'.