Art. 3 
 
                  Istanza degli aspiranti: termine 
                    e modalita' di presentazione 
 
  1.  Gli  aspiranti  presidenti  e  componenti   delle   commissioni
giudicatrici presentano  istanza  per  l'inserimento  nei  rispettivi
elenchi al dirigente  preposto  all'USR,  secondo  le  modalita' e  i
termini di cui ai successivi commi. 
  2. Nell'istanza gli aspiranti  indicano  le  procedure  concorsuali
alle quali, avendone i  titoli,  intendano  candidarsi,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 8 per i componenti aggregati. L'istanza  e'
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione  sede  di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo,  in  quella  di
residenza. 
  3. L'istanza e' presentata esclusivamente on line, con le modalita'
specificate nei bandi, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni, a pena di esclusione. 
  4. Ai fini del comma 3: 
    a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e
tecnici nonche'  dei  docenti  del  comparto  scuola,  utilizzano  la
procedura informatica POLIS  presente  nel  sistema  informativo  del
Ministero; 
    b)  gli  aspiranti   appartenenti   ai   ruoli   dei   professori
universitari, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,
utilizzano la procedura informatica del Consorzio  interuniversitario
CINECA, che provvede  a  trasmettere  le  domande  acquisite  all'USR
competente. 
  5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura  ai  fini
della presentazione  dell'istanza  di  cui  al  comma  l  secondo  la
tempistica indicata  con  avviso  della  Direzione  generale  per  il
personale scolastico. 
  Nell'istanza, nella quale deve essere indicato  l'USR  responsabile
della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli
aspiranti, a pena di esclusione, devono  dichiarare,  sotto  la  loro
responsabilita'  e  consapevoli  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti e l'insussistenza delle cause di  incompatibilita'  di  cui
alla normativa vigente e al decreto. In  particolare,  gli  aspiranti
devono dichiarare: 
    a) per gli aspiranti presidenti delle  commissioni,  il  possesso
dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto; 
    b) per gli aspiranti commissari, il possesso dei requisiti di cui
all'art. 4 del decreto e, per i membri  aggregati,  il  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 5 del decreto; 
    c) l'assenza di  tutte  le  cause  di  incompatibilita'  e  delle
situazioni di inopportunita'  di  cui  all'art.  6  del  decreto.  La
dichiarazione relativa alla situazione prevista dal comma 2,  lettera
b)  del  predetto  articolo  e'  resa  dall'aspirante   all'atto   di
insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga; 
    d) nome, cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  codice  fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; 
    e) l'Universita' e  il  settore  scientifico-disciplinare  per  i
professori universitari; l'istituzione scolastica sede di servizio  e
il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il  settore  di
appartenenza ovvero gli altri requisiti richiesti  (per  i  dirigenti
tecnici); la tipologia di posto di insegnamento (per  i  docenti  del
comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le  medesime
informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto; 
    f) per i docenti su posto comune, di essere docenti confermati in
ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel  ruolo,  nella  scuola
rispettivamente dell'infanzia e primaria  a  seconda  della  distinta
procedura cui si riferisce il concorso, avere  documentati  titoli  o
esperienze    relativamente     all'utilizzo     delle     tecnologie
dell'informazione e della comunicazione  nella  didattica  ed  essere
stati immessi in ruolo da  graduatorie  di  concorso  per  titoli  ed
esami; in  caso  di  immissione  attraverso  le  graduatorie  di  cui
all'art. 401 del Testo unico, essere risultati idonei allo  specifico
concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione  all'insegnamento
attraverso il corso di laurea in Scienze della formazione primaria; 
    g) per  i  docenti  su  posto  di  sostegno,  di  essere  docenti
confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione  sul
sostegno agli alunni con disabilita' nonche' aver  prestato  servizio
per almeno cinque anni nel ruolo su posto di  sostegno  nella  scuola
dell'infanzia o primaria a seconda della distinta  procedura  cui  si
riferisce  il  concorso  e  avere  documentati  titoli  o  esperienze
relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nella didattica; 
    h) il curriculum vitae; 
    i)  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  e   alla
pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet
del Ministero (www.istruzione.it), ai sensi del  decreto  legislativo
n. 196 del 2003 e successive modificazioni. 
  7. Gli  aspiranti  alla  nomina  di  componente  delle  commissioni
giudicatrici devono dichiarare,  inoltre,  l'eventuale  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, del decreto. 
  8. Gli aspiranti docenti alla nomina di  componenti  aggregati  per
l'accertamento delle conoscenze della lingua inglese partecipano  per
tutte le procedure concorsuali indette  nella  medesima  regione  che
richiedono l'integrazione della  commissione.  I  medesimi  aspiranti
devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di  cui  all'art.
5, comma 1, del decreto.