Art. 4 
 
                   Costituzione delle commissioni 
 
  1. I dirigenti preposti agli USR predispongono  gli  elenchi  degli
aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' a seconda che
si tratti di personale in servizio ovvero  collocato  a  riposo.  Gli
elenchi   sono   pubblicati   sul   sito   internet   del   Ministero
(www.istruzione.it) e sui siti degli USR. 
  2.  Gli  elenchi  nominativi  degli   aspiranti   presidenti   sono
trasmessi, per la prescritta validazione: 
    a) al Cun, relativamente ai professori universitari: 
    b) alla competente direzione generale, relativamente ai dirigenti
scolastici e tecnici. 
  3. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con  propri  decreti,
dai dirigenti preposti  agli  USR.  I  decreti  individuano  anche  i
presidenti  e  i  componenti  supplenti.  Nella  composizione   delle
commissioni  si  tiene  prioritariamente   conto,   per   i   docenti
componenti, di quanto previsto dall'art.  4,  comma  3,  nonche'  dei
criteri di precedenza di cui  al  comma  4,  del  decreto.  Si  tiene
altresi' conto della vicinanza della sede di servizio  dell'aspirante
o, in caso di quiescenza, della vicinanza della residenza  alle  sedi
di correzione delle prove di esame ovvero di espletamento delle prove
orali. 
  4. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso  dei
requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni.
I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono  pubblicati
sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e  sui  siti  degli
USR, competenti. I  componenti  aggregati  per  l'accertamento  delle
conoscenze  delle  lingue  straniere  sono  nominati  dal   dirigente
preposto all'USR. 
  5. In caso  di  cessazione  a  qualunque  titolo  dall'incarico  di
presidente o di commissario, il dirigente preposto all'USR  provvede,
con  proprio  decreto,  a  reintegrare  la  commissione,  secondo  le
modalita' di cui al presente articolo. 
  6.  I  dirigenti  scolastici  delle  istituzioni   scolastiche   di
appartenenza  favoriscono  la  partecipazione  alle  attivita'  delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni, fermo  restando  il
divieto dell'esonero dalle attivita' proprie del relativo profilo. 
 
    Roma, 9 aprile 2019 
 
                                                Il Ministro: Bussetti