Art. 2 Modalita' di fornitura delle informazioni 1. Fatti salvi i diversi accordi raggiunti tra le parti ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del presente decreto, forniscono agli utilizzatori, sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, le informazioni di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, secondo le modalita' e le specifiche tecniche di cui all'allegato del presente decreto. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono notificati dai soggetti interessati all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.