Art. 2 
 
              Modalita' di fornitura delle informazioni 
 
  1. Fatti salvi i diversi accordi raggiunti tra le  parti  ai  sensi
dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n.  35,
i soggetti indicati nell'art.  1,  comma  2,  del  presente  decreto,
forniscono  agli  utilizzatori,   sulla   base   di   una   richiesta
adeguatamente giustificata, le informazioni di cui all'art. 27, comma
1, lettere a) e b) del decreto legislativo  15  marzo  2017,  n.  35,
secondo le modalita' e le specifiche tecniche di cui all'allegato del
presente decreto. 
  2. Gli accordi di cui al  comma  1  sono  notificati  dai  soggetti
interessati all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.