Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. Al fine di garantire modalita' minime comuni relative alla fornitura in via informatica delle informazioni, gli utilizzatori, nonche' gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Fino ad allora le informazioni di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, possono essere fornite secondo gli standard gia' adottati su base volontaria nel settore. 2. In caso di mancato adeguamento entro il termine previsto, ovvero nel caso di rilevata inidoneita' dei sistemi predisposti alle finalita' del presente decreto, rilevata altresi' l'assenza degli accordi di cui all'art. 2, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni di cui all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, secondo le modalita' previste dall'art. 6 del regolamento approvato con delibera n. 396/17/CONS. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 4. Il presente decreto e' trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2019 Il Ministro: Bonisoli Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 547