Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Al fine di  garantire  modalita'  minime  comuni  relative  alla
fornitura in via informatica delle  informazioni,  gli  utilizzatori,
nonche' gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione
indipendente si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro
90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Fino ad allora le
informazioni di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo  15
marzo 2017, n. 35, possono essere fornite secondo gli  standard  gia'
adottati su base volontaria nel settore. 
  2. In caso di mancato adeguamento entro il termine previsto, ovvero
nel  caso  di  rilevata  inidoneita'  dei  sistemi  predisposti  alle
finalita' del presente decreto,  rilevata  altresi'  l'assenza  degli
accordi  di  cui  all'art.  2,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni applica le sanzioni di cui all'art. 41,  comma  1,  del
decreto legislativo 15  marzo  2017,  n.  35,  secondo  le  modalita'
previste dall'art.  6  del  regolamento  approvato  con  delibera  n.
396/17/CONS. 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  4. Il presente decreto e' trasmesso, per i relativi adempimenti, ai
competenti organi  di  controllo  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  5. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  alla  data  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 febbraio 2019 
 
                                                Il Ministro: Bonisoli 

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 547