Art. 12. Avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori 1. Quando l'esame del reclamo non si conclude ai sensi dell'art. 11, comma 1, il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa avvia, con propria comunicazione al titolare e, se del caso, al responsabile del trattamento, il procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 58, paragrafo 2, e 83 del RGPD. 2. Nel rispetto dell'art. 166, comma 5, del codice, la comunicazione di cui al comma 1 contiene: a) una sintetica descrizione dei fatti e delle presunte violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali nonche' delle relative disposizioni sanzionatorie; b) l'indicazione dell'unita' organizzativa competente presso la quale puo' essere presa visione ed estratta copia degli atti istruttori; c) l'indicazione che entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e' possibile inviare al Garante scritti difensivi o documenti e chiedere di essere sentito dalla medesima Autorita'. 3. Ove ne ricorrano i presupposti, la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo puo' essere resa direttamente al titolare e, se del caso, al responsabile del trattamento, qualora tali soggetti vengano sentiti dal dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa in fase di istruttoria preliminare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del presente regolamento. 4. Ai sensi dell'art. 166, comma 5, del codice, i commi precedenti non trovano applicazione ove la suddetta comunicazione risulti incompatibile con la natura e le finalita' del provvedimento da adottare.