(Regolamento-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
                Avvio del procedimento per l'adozione 
             dei provvedimenti correttivi e sanzionatori 
 
    1. Quando l'esame del reclamo non si conclude ai sensi  dell'art.
11, comma 1, il dipartimento, servizio o altra  unita'  organizzativa
avvia, con propria comunicazione al  titolare  e,  se  del  caso,  al
responsabile del trattamento,  il  procedimento  per  l'adozione  dei
provvedimenti di cui agli articoli 58, paragrafo 2, e 83 del RGPD. 
    2.  Nel  rispetto  dell'art.  166,  comma  5,  del   codice,   la
comunicazione di cui al comma 1 contiene: 
      a)  una  sintetica  descrizione  dei  fatti  e  delle  presunte
violazioni della disciplina rilevante in materia  di  protezione  dei
dati personali nonche' delle relative disposizioni sanzionatorie; 
      b) l'indicazione dell'unita' organizzativa competente presso la
quale  puo'  essere  presa  visione  ed  estratta  copia  degli  atti
istruttori; 
      c) l'indicazione che entro trenta giorni dal ricevimento  della
comunicazione e' possibile inviare al  Garante  scritti  difensivi  o
documenti e chiedere di essere sentito dalla medesima Autorita'. 
    3. Ove ne ricorrano i presupposti, la  comunicazione  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo puo' essere  resa  direttamente  al
titolare e, se del caso, al  responsabile  del  trattamento,  qualora
tali soggetti vengano sentiti  dal  dipartimento,  servizio  o  altra
unita' organizzativa in fase di  istruttoria  preliminare,  ai  sensi
dell'art. 10, comma 3, del presente regolamento. 
    4.  Ai  sensi  dell'art.  166,  comma  5,  del  codice,  i  commi
precedenti non trovano applicazione  ove  la  suddetta  comunicazione
risulti incompatibile con la natura e le finalita' del  provvedimento
da adottare.