(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
                        Il rettore: funzioni 
 
    1. Il rettore e'  il  rappresentante  legale  dell'Universita'  e
svolge  funzioni  di  indirizzo,  iniziativa  e  coordinamento  delle
attivita' scientifiche e didattiche. Il rettore e'  responsabile  del
perseguimento  delle  finalita'  istituzionali  dell'Ateneo   secondo
criteri di  qualita'  e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,
efficienza, trasparenza e promozione del merito. 
    2. In particolare, il rettore: 
      a) convoca e presiede il Senato accademico ed il  consiglio  di
amministrazione, coordinandone le attivita'; 
      b)  esercita  la  funzione  di  iniziativa   dei   procedimenti
disciplinari nei confronti del personale docente  di  competenza  del
collegio di disciplina; avvia i procedimenti in  caso  di  violazione
del Codice etico e propone al Senato accademico la sanzione,  qualora
la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina; 
      c) vigila sul buon andamento della ricerca e  della  didattica,
cosi' come sull'efficienza dei servizi e la  correttezza  dell'azione
amministrativa; 
      d) emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo e quelli  interni
di ciascuna struttura; 
      e) propone al consiglio  di  amministrazione  il  documento  di
programmazione  strategica  triennale  di  Ateneo,  il  bilancio   di
previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e ogni altro atto
programmatorio previsto dalla normativa vigente, tenuto  conto  delle
proposte e del parere del Senato accademico; 
      f) propone  al  consiglio  di  amministrazione  la  nomina  del
direttore generale; 
      g) stipula i contratti e le convenzioni per i quali lo  statuto
e i regolamenti non stabiliscano una diversa competenza; 
      h) presenta al  Ministro  competente  le  relazioni  periodiche
previste dalla legge; 
      i) adotta, in caso di necessita' e urgenza, i provvedimenti  di
competenza del Senato accademico e del consiglio  di  amministrazione
sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; 
      j) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad
altri organi dal presente statuto. 
    3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore si avvale di  un
prorettore  vicario  e  di  delegati,  da  lui  scelti,   nell'ambito
dell'Universita' e  nominati  con  proprio  decreto  nel  quale  sono
precisati i compiti e i settori di competenza. I delegati  rispondono
direttamente al rettore del proprio operato. Su argomenti relativi ai
settori di loro competenza  i  delegati,  su  proposta  del  rettore,
possono  far  parte  delle  commissioni  istruttorie   degli   organi
dell'Universita' e possono essere invitati  alle  sedute  del  Senato
accademico e del consiglio di amministrazione. 
    4. Il prorettore vicario, designato fra i professori di  ruolo  a
tempo pieno, supplisce il rettore in tutte le sue funzioni  nei  casi
di impedimento o di assenza,  nonche'  in  ogni  caso  di  cessazione
anticipata dell'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. 
    5. Al prorettore vicario puo' essere assegnata  un'indennita'  di
carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.