(Allegato)
                                                             Allegato 
 
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione 
   della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» 
 
    Il disciplinare di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei  vini  «Prosecco»,  cosi'  come  consolidato  con  il
decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato  con  il
decreto ministeriale 7  dicembre  2016  richiamati  in  premessa,  e'
modificato come segue: 
      a) all'art. 5, il comma 4, e' sostituito con il seguente testo: 
    «4. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per
fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o  vini
ottenuti dalle uve delle  varieta'  indicate  all'art.  2  aventi  un
titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9%  vol.  Tale
tipologia deve essere commercializzata nei tipi  brut  nature,  extra
brut, brut, extra dry, dry e demisec.»; 
      b) all'art. 6, comma 1, la descrizione delle caratteristiche al
consumo per la tipologia  spumante  e'  sostituita  con  il  seguente
testo: 
    «Prosecco spumante: 
      colore: giallo paglierino piu' o meno intenso,  brillante,  con
spuma persistente; 
      odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; 
      sapore: da brut nature a demi-sec, fresco e caratteristico; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.»; 
      c) all'art. 8, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo: 
    «2. Il vino a denominazione  di  origine  controllata  "Prosecco"
nella tipologia spumante deve essere immesso al  consumo  solo  nelle
tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri.  Su  richiesta  degli
operatori interessati,  con  apposita  autorizzazione  del  Ministero
delle politiche agricole, alimentari, forestali  e  del  turismo,  e'
consentito,  in  occasione  di  particolari   eventi   espositivi   o
promozionali, l'uso temporaneo di contenitori aventi volumi diversi. 
    Per  la  tappatura  dei  vini  spumanti  si  applicano  le  norme
dell'Unione  europea  e  nazionali  che  disciplinano  la   specifica
materia, in ogni caso e' escluso l'uso di tappi con  una  percentuale
di sughero inferiore al 51% (in peso) e, comunque, la parte del tappo
che va a contatto con il vino  non  deve  avere  una  percentuale  di
sughero inferiore al 51% (in peso). 
    Tuttavia per le bottiglie di capacita'  fino  a  litri  0,200  e'
consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo
a fungo, oppure a strappo in plastica.».