Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 dicembre 2016 richiamati in premessa, e' modificato come segue: a) all'art. 5, il comma 4, e' sostituito con il seguente testo: «4. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate all'art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut nature, extra brut, brut, extra dry, dry e demisec.»; b) all'art. 6, comma 1, la descrizione delle caratteristiche al consumo per la tipologia spumante e' sostituita con il seguente testo: «Prosecco spumante: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con spuma persistente; odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; sapore: da brut nature a demi-sec, fresco e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.»; c) all'art. 8, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo: «2. Il vino a denominazione di origine controllata "Prosecco" nella tipologia spumante deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, e' consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso temporaneo di contenitori aventi volumi diversi. Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme dell'Unione europea e nazionali che disciplinano la specifica materia, in ogni caso e' escluso l'uso di tappi con una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso) e, comunque, la parte del tappo che va a contatto con il vino non deve avere una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso). Tuttavia per le bottiglie di capacita' fino a litri 0,200 e' consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.».