Art. 8 
 
            Conservazione dei dati delle spese sanitarie 
                           del Sistema TS 
 
  1. Il Sistema tessera sanitaria conserva,  in  archivi  distinti  e
separati, fino a quando non siano  decorsi  i  termini  previsti  dal
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del  6  maggio
2019 i dati trasmessi telematicamente ai sensi del presente  decreto,
per le  finalita'  di  cui  all'art.  3,  comma  3-bis.  del  decreto
legislativo  21  novembre  2014,  n.  175  nonche'  per  la  messa  a
disposizione dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in
essere  i  successivi  adempimenti  connessi  all'applicazione  delle
disposizioni  concernenti  le  sanzioni  previste  dall'art.  23  del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l'art. 1, comma  949,
lettera e) della legge stabilita'  2016,  concernenti  l'applicazione
delle sanzioni per il mancato  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al
citato art. 3  del  decreto  legislativo  n.  175/2014  e  successive
modificazioni. 
  2. Decorso il termine  di  cui  al  comma  1,  il  Sistema  tessera
sanitaria provvede alla cancellazione dei dati  di  cui  al  medesimo
comma 1.