Art. 8 Conservazione dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS 1. Il Sistema tessera sanitaria conserva, in archivi distinti e separati, fino a quando non siano decorsi i termini previsti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2019 i dati trasmessi telematicamente ai sensi del presente decreto, per le finalita' di cui all'art. 3, comma 3-bis. del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonche' per la messa a disposizione dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all'applicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni previste dall'art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l'art. 1, comma 949, lettera e) della legge stabilita' 2016, concernenti l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato art. 3 del decreto legislativo n. 175/2014 e successive modificazioni. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Sistema tessera sanitaria provvede alla cancellazione dei dati di cui al medesimo comma 1.