Art. 2 
 
 
            Locali per attivita' di propaganda elettorale 
 
  1. Su richiesta scritta del rappresentante  effettivo  o  supplente
del partito o gruppo politico di cui all'art. 31, primo comma, n.  1)
della predetta legge n. 18 del 1979, i capi degli uffici consolari si
adoperano per reperire locali adeguati per l'attivita' di  propaganda
elettorale, tenendo in ogni caso presenti le intese concluse  con  le
rispettive autorita' di accreditamento. 
  2. Nel caso in  cui  i  suddetti  locali  appartengano  allo  Stato
italiano o ai suoi organismi pubblici ovvero allo Stato  ospitante  o
ai suoi enti pubblici territoriali, le domande devono essere  rivolte
ai capi degli uffici consolari, i quali curano che le concessioni dei
suddetti locali  seguano  l'ordine  cronologico  della  presentazione
delle  domande  stesse  e  che  non  venga  posta  in  essere  alcuna
differenziazione di trattamento  tra  i  partiti  o  gruppi  politici
interessati. 
  3. L'onere  finanziario  derivante  direttamente  o  indirettamente
dalla concessione  a  qualsiasi  titolo  dei  predetti  locali  grava
esclusivamente sui partiti o gruppi politici che li utilizzano.