Art. 3 
 
 
                 Affissioni di propaganda elettorale 
 
  1. Nei Paesi che consentono la propaganda elettorale per  pubbliche
affissioni, le richieste di spazi per le  affissioni  dei  partiti  o
gruppi politici sono sottoscritte da uno dei rappresentanti designati
a norma del citato art. 31, primo comma, n. 1),  ovvero  da  un  loro
mandatario. 
  2. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente
dalla concessione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale
puo' essere posto a carico dello Stato italiano. 
  3. Gli stampati destinati alle affissioni di propaganda  elettorale
di  cui  al  presente  articolo  sono  redatti  in  lingua  italiana,
compatibilmente  con  le  intese  raggiunte  con  le   autorita'   di
accreditamento ed indicano il nome del committente  responsabile,  ai
sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. 
  4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle  superfici  comunque
assegnate.