Art. 4 
 
 
               Accesso a trasmissioni radio-televisive 
 
  1. Le norme del presente  articolo  disciplinano  le  richieste  di
accesso a trasmissioni radiotelevisive di propaganda  elettorale  dei
partiti o gruppi politici che abbiano  avuta  ammessa  una  lista  di
candidati, dirette ad  organismi  radiotelevisivi  appartenenti  allo
Stato ospitante od a suoi enti pubblici territoriali o che, comunque,
sono tenuti a riservare orari di trasmissione a richiesta del Governo
centrale o locale e sempre nel rispetto delle intese  intercorse  con
le rispettive autorita' di accreditamento. 
  2.  Le  richieste   devono   essere   sottoscritte   da   uno   dei
rappresentanti dei partiti o gruppi, ovvero dal loro mandatario. 
  3. Le modalita' per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive  ed
i  conseguenti  oneri  contrattuali  ed   extra   contrattuali   sono
disciplinati dall'ente al quale la richiesta e' diretta. 
  4.  Nel  rispetto  delle  intese  concluse  con  le  autorita'   di
rispettivo accreditamento, le trasmissioni di  propaganda  elettorale
effettuate su richiesta dei partiti o gruppi politici di cui al comma
1 devono essere comunque diffuse anche in lingua italiana. 
  5. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente
dall'accoglimento delle domande di accesso a trasmissioni puo' essere
posto a carico dello Stato italiano.