Art. 6 
 
 
         Relazioni al Ministero degli affari esteri e della 
                     cooperazione internazionale 
 
  1. I capi degli uffici consolari sono tenuti a  segnalare  al  piu'
presto, alla competente  ambasciata  ed  al  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, ogni caso  di  violazione
dei principi di cui  all'art.  25,  secondo  comma,  della  legge  24
gennaio 1979, n. 18, recepiti  nelle  intese  raggiunte  nonche'  dei
principi di cui agli articoli 1 e 3 della legge 10 dicembre 1993,  n.
515, e di cui alla legge 22 febbraio 2000,  n.  28,  riferendo  anche
sulle eventuali iniziative adottate.