Art. 7 
 
 
        Disciplina delle operazioni delle sezioni elettorali 
 
  1. Per il compimento delle operazioni di costituzione delle sezioni
elettorali,  delle  operazioni  preliminari  alla  votazione,   delle
operazioni di votazione, di verbalizzazione, di chiusura  dei  plichi
contenenti tutto il materiale elettorale e del loro trasferimento, il
Ministero dell'interno e il Ministero degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale diramano istruzioni agli organi  previsti
dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18  e  dal  decreto-legge  24  giugno
1994, n. 408, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
1994, n. 483, per l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nelle
leggi stesse e delle norme in esse richiamate.  
 
    Roma, 15 maggio 2019 
 
                                    Il Ministro dell'interno: Salvini 
 
  Il Ministro degli affari esteri   
e della cooperazione internazionale 
         Moavero Milanesi