Art. 4 
 
                       Disposizioni esecutive 
 
  1. Il presente decreto sara' inviato per l'iscrizione nel  registro
delle imprese di Milano, nonche' alla cancelleria  del  Tribunale  di
Milano - Sezione fallimentare. 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  3. Avverso  il  presente  provvedimento  potra'  essere  presentato
ricorso  al  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio   entro
sessanta  giorni  ovvero  al  Presidente   della   Repubblica   entro
centoventi  giorni,  decorrenti   dalla   data   di   ricezione   del
provvedimento stesso. 
 
    Roma, 7 maggio 2019 
 
                                                 Il Ministro: Di Maio