IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Visto l'art. 1, comma 936 della legge  27  dicembre  2017,  n.  205
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); 
  Considerato  che  le  diciannove  societa'  cooperative,  riportate
nell'elenco  parte  integrante  del  decreto,   si   sono   sottratte
all'attivita' di vigilanza e, pertanto, si trovano  nelle  condizioni
previste dalla norma sopra citata; 
  Considerato che, le stesse cooperative, non depositano il  bilancio
di  esercizio  da  piu'  di   cinque   anni   e,   pertanto,   devono
obbligatoriamente  essere  sciolte  d'autorita'  ai  sensi  dell'art.
223-septiesdecies disp. att. c.c.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  disposto  lo  scioglimento  senza  nomina  del  liquidatore  di
diciannove societa' cooperative aventi sede nelle Regioni:  Campania,
Emilia Romagna, Lazio, Liguria  e  Toscana,  riportate  nell'allegato
elenco, parte integrante del decreto.