(Accordo-art. 10)
                            Articolo 10. 
 
                           Responsabilita' 
 
  10.1 Qualora l'Amministrazione sia stata  considerata  responsabile
di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza  definitiva
o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con
conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite
o danni materiali, lesioni personali  o  morte  di  cui  e'  provato,
dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da  un
atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa  grave,  ovvero
da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del LR, dei suoi
servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque  agisca  in
nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un  indennizzo
da parte del LR nella misura in cui l'organo giurisdizionale  accerti
che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali  o  la  morte
siano dovuti all'organismo medesimo. 
  10.2 Il LR si impegna a stipulare, entro trenta giorni, una polizza
assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti  dalla  responsabilita'
di cui al comma 10.1, e a mantenerla in vigore  per  l'intera  durata
del  presente  Accordo.  Su  richiesta  dell'Amministrazione,  il  LR
produce copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula
di tale polizza.