Articolo 12. Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo 12.1 Fatto salvo quanto previsto per la procedura di sospensione di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, il presente accordo ha durata di cinque anni, a partire dalla data di stipula dell'accordo stesso. L'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al LR dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, in base alle esigenze della propria flotta. 12.2 Ciascuna delle parti puo' recedere dall'Accordo dandone preavviso scritto all'altra parte di almeno dodici mesi. 12.3 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.6, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere. 12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza del LR, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell'Accordo vigente.