(Accordo-Appendice 1)
 
                             APPENDICE 1 
 ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA 
                  PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA 
                                 TRA 
         IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, 
 IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
                      DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                 ED 
                                IL LR 
 
  1. Servizi di certificazione statutaria 
  Al LR, per le navi registrate in Italia  rientranti  nel  campo  di
applicazione delle  convenzioni  internazionali  e  classificate  con
l'organismo stesso, sono date le seguenti deleghe per  i  servizi  di
certificazione statutaria: 
  - autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
14  giugno  2011  n.  104,  all'ispezione  e  controllo  delle   navi
registrate in Italia  rientranti  nel  campo  di  applicazione  delle
convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera
d) del decreto legislativo  14  giugno  2011,  n.  104  e  successive
modifiche ed integrazioni, e classificate  con  il  LR,  al  fine  di
verificarne   la   conformita'   ai   requisiti   delle   convenzioni
internazionali come sopra  definite,  unitamente  ai  protocolli,  ai
successivi  emendamenti,  ai  relativi  codici  obbligatori  ed  alle
pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per  brevita'  definiti
"strumenti  applicabili"),   nonche'   al   rilascio   dei   relativi
certificati, come specificati alla tabella di cui al punto 3.1. 
  - affidamento, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo  14
giugno 2011 n. 104,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dei
compiti di ispezione e controllo  delle  navi  registrate  in  Italia
rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali
come sopra definite e classificate con il LR, e/o delle  Societa'  di
navigazione che gestiscono le navi registrate in Italia  al  fine  di
verificarne la conformita' ai requisiti degli strumenti  applicabili,
nonche' di rilasciare la  "dichiarazione  ai  fini"  per  l'emissione
-direttamente da parte  dell'Amministrazione  per  il  tramite  delle
autorita' marittime  locali  e,  all'estero,  per  il  tramite  delle
autorita' consolari, o per il tramite della Capitaneria di  Porto  di
iscrizione  della  nave  o  avente  giurisdizione  sulla  sede  della
Societa' - dei relativi certificati come specificati alla tabella  di
cui al  punto  3.2  (con  esclusione  del  certificato  di  sicurezza
radioelettrica per navi da carico e degli  accertamenti  tecnici  per
gli aspetti di competenza del Ministero dello  Sviluppo  Economico  -
Dipartimento delle Comunicazioni per quanto riguarda  il  certificato
di sicurezza passeggeri). 
  2.  Elenco  delle   convenzioni   e   dei   codici   internazionali
applicabili, nella versione in vigore  al  momento  dell'applicazione
delle disposizioni che ad esse rinviano: 
  2.1 la Convenzione internazionale del 1966 sulla  linea  di  carico
(LL66), resa esecutiva in Italia con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968
e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  aprile  1984,  n.  968;
Emendamenti  di  cui  al  "Protocollo  del   1988   (HSSC)"   sistema
armonizzato di visite e di certificazione. 
  2.2 la Convenzione internazionale per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare (SOLAS 74) firmata a Londra nel 1974 e  resa  esecutiva
con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n.  488,
che ha approvato il  successivo  protocollo  del  17  febbraio  1978;
Emendamenti  di  cui  al  "Protocollo  del   1988   (HSSC)"   sistema
armonizzato di visite e di certificazione. 
  2.3   la   Convenzione   internazionale    per    la    prevenzione
dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel
1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con  legge  29
settembre 1980, n. 662 e, per  quanto  riguarda  il  protocollo,  con
legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre
1983. 
  2.4 Elenco dei Codici internazionali applicabili  richiamati  dalle
suddette Convenzioni: 
    - Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla
rinfusa (SOLAS 74 Cap. VI Parte C; Ris. MSC.23(59)) 
    - Codice IBC (SOLAS 74 Cap. VII  Parte  B;  Ris.  MSC.4(48)  come
emendata) 
    - Codice BCH (Ris. MEPC.20(22) e MSC.9(53) come emendate) 
    - Codice IGC (SOLAS 74 Cap. VII Parte  C;  Ris.  MSC.5(48))  come
emendata) 
    - Codice GC (Ris. A.328(IX) come emendata) 
    - Codice EGC per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa
di gas liquefatti 
    - Codice HSC 1994 (SOLAS 74 Cap.X; Ris.36(63) come emendata) 
    - Codice HSC 2000 (SOLAS 74 Cap.X; Ris. MSC.97(73) come emendata) 
    - Codice ISM (SOLAS 74 Cap.IX; Ris. A.741(18) come emendata). 
    - Codice IMSBC (SOLAS 74 Cap.VI; Ris. MSC.268(85)) 
    - Codice  NOx  Technical  Code  2008  (MARPOL  Annesso  VI;  Ris.
MEPC.177(58)) 
    - Code of Safety for Special Purpose Ships (resolution A.534(13)) 
    - ESP Code (SOLAS 74 Cap. XI-1/2; Ris. A. 744 (18)) 
    - BLU Code (SOLAS 74 Cap. VI/7 e Cap. XII/8) 
    - IMDG Code (SOLAS 74 Cap. VII) 
    - IGF Code (SOLAS 74 Cap. II/1 e Cap. II/2) 
    - Polar Code (SOLAS 74 Cap. XIV) 
  3.1 Servizi di certificazione statutaria delegati in AUTORIZZAZIONE
per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico