APPENDICE 2 ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL LR 1. Obblighi di informazione e rapporti del LR con l'Amministrazione 1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal LR per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 dell'Accordo, sono i seguenti: 1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato secondo quanto previsto dall'Appendice 1 e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione (art. 10, c. 1 lett.a) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.2 fornire trimestralmente all'Amministrazione tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe fatte dal LR, (art. 10, c. 1 lett. b) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.3 informare semestralmente l'Amministrazione su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate(art. 10, c. 1 lett. c) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.4 fornire semestralmente all'Amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo(art. 10, c. 1 lett. d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.5 garantire all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati (art. 10, c. 1 lett. e) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ); 1.1.6 fornire all'Amministrazione, entro novanta giorni dalla stipula del presente Accordo, l'elenco di piani, manuali, disegni, etc., correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Tale elenco dovra' essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere. 1.1.7 pubblicare sul proprio sito web tutte le seguenti informazioni sulle visite scadute, o sui ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della propria classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; tali informazioni debbono comprendere le motivazioni delle decisioni prese, nonche' i dati relativi all'armatore, compresi telefono e fax se disponibili (art. 10, c. 1 lett. f) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.8 fornire all'Amministrazione tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, c. 1 lett. h ed l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.9 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze del LR (art. 10, c. 1 lett. i) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.10 fornire eventuali ulteriori informazioni ove in tal senso concordato tra il LR e l'Amministrazione con semplice scambio di corrispondenza dell'Amministrazione stessa con la rappresentanza in Italia dell'Organismo. (art. 10, c. 1 lett. l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.11 fornire all'Amministrazione l'elenco dei modelli e delle check list relativamente ai servizi di certificazione statutaria delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti. (art. 10, c. 1 lett. l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.12 Il LR si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta in favore dell'Amministrazione stessa. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle navi e per periodo di tempo. 1.2 Il LR adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1 secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dall'Amministrazione stessa. 1.3 Il LR informa l'Amministrazione quando una nave e' risultata operare con deficienze e irregolarita' tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati o ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e/o delle prescrizioni nazionali in modo tale che, a giudizio dell'organismo stesso, la nave non e' in grado di procedere in mare senza pericolo per la nave stessa, le persone a bordo, o senza una grave minaccia di danni all'ambiente; nel caso in cui non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, il LR consultera' immediatamente il settore competente dell'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirera' i relativi certificati e informera' le Autorita' dello Stato del porto. 1.4 Il LR informa per iscritto gli armatori: - immediatamente in caso di certificati scaduti; - senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte. Tale comunicazione dovra' pervenire altresi' all'Autorita' marittima che ha rilasciato il certificato ed alla Capitaneria di Porto di iscrizione della nave, e, per conoscenza, al settore competente dell'Amministrazione. 1.5 Se eventuali irregolarita' non sono state rettificate entro un mese, il LR informera' l'Amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso. Tale comunicazione dovra' pervenire altresi' all'Autorita' marittima che ha rilasciato il certificato ed alla Capitaneria di Porto di iscrizione della nave, e, per conoscenza, al settore competente dell'Amministrazione. 1.6 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/vidimazione della certificazione. 1.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisce un danno o manifesta una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il LR informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave e' all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accertera' che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto. Di tale accertamento si fara' menzione nel rapporto di visita.