(Accordo-Appendice 2)
                             APPENDICE 2 
 ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA 
                  PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA 
                                 TRA 
         IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, 
 IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
                      DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                 ED 
                                IL LR 
 
  1. Obblighi di informazione e rapporti del LR con l'Amministrazione 
  1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal LR per conto
dell'Amministrazione,  a  seguito  della  delega   dei   servizi   di
certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 dell'Accordo, sono i
seguenti: 
    1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza  semestrale,
una copia di ogni  certificato  rilasciato  secondo  quanto  previsto
dall'Appendice 1 e, in caso di ispezione  iniziale,  il  rapporto  di
ispezione (art. 10, c. 1 lett.a) del decreto  legislativo  14  giugno
2011, n. 104); 
    1.1.2  fornire  trimestralmente  all'Amministrazione   tutte   le
informazioni  relative  alle  assegnazioni,  ai  trasferimenti,  alle
modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe  fatte  dal  LR,
(art. 10, c. 1 lett. b) del decreto legislativo 14  giugno  2011,  n.
104); 
    1.1.3 informare semestralmente l'Amministrazione su deficienze  o
inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate(art. 10, c. 1  lett.
c) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
    1.1.4  fornire  semestralmente  all'Amministrazione   un   elenco
recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di  rinnovo(art.
10, c. 1 lett. d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
    1.1.5 garantire all'Amministrazione l'accesso,  su  richiesta,  a
tutti i piani e i documenti inclusi i  rapporti  d'ispezione  per  il
rilascio dei  certificati  (art.  10,  c.  1  lett.  e)  del  decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ); 
    1.1.6 fornire all'Amministrazione,  entro  novanta  giorni  dalla
stipula del presente Accordo, l'elenco di  piani,  manuali,  disegni,
etc., correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle  tabelle
ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ove
gli  strumenti  applicabili  ne  prevedano  l'approvazione  da  parte
dell'Amministrazione.  Tale  elenco  dovra'  essere   tempestivamente
aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere. 
    1.1.7  pubblicare  sul  proprio  sito  web  tutte   le   seguenti
informazioni sulle visite scadute, o  sui  ritardi  nell'applicazione
delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle  condizioni
operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle
navi della propria classe, indipendentemente dalla  bandiera  battuta
dalle navi; tali  informazioni  debbono  comprendere  le  motivazioni
delle decisioni prese, nonche' i dati relativi all'armatore, compresi
telefono e fax se disponibili (art. 10, c. 1  lett.  f)  del  decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
    1.1.8 fornire all'Amministrazione tutte le norme e i  regolamenti
applicabili alle navi, provvedendo ai  relativi  aggiornamenti  (art.
10, c. 1 lett. h ed l) del decreto legislativo  14  giugno  2011,  n.
104); 
    1.1.9 fornire semestralmente all'Amministrazione  l'elenco  degli
ispettori  autorizzati  che  svolgono  i  servizi  di  certificazione
statutaria e prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze del
LR (art. 10, c. 1 lett. i) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n.
104); 
    1.1.10 fornire eventuali ulteriori informazioni ove in tal  senso
concordato tra il LR e  l'Amministrazione  con  semplice  scambio  di
corrispondenza dell'Amministrazione stessa con la  rappresentanza  in
Italia  dell'Organismo.  (art.  10,  c.  1  lett.  l)   del   decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
    1.1.11 fornire all'Amministrazione l'elenco dei modelli  e  delle
check list relativamente  ai  servizi  di  certificazione  statutaria
delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti. (art. 10, c. 1 lett.
l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
    1.1.12 Il LR si impegna ad istituire un  collegamento  telematico
attivo h 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di  tutti
i dati relativi all'attivita' svolta in  favore  dell'Amministrazione
stessa. L'Amministrazione deve essere messa in  condizione  di  poter
effettuare ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle
navi e per periodo di tempo. 
  1.2  Il  LR  adempie,  nei  confronti  dell'Amministrazione,   agli
obblighi previsti  al  precedente  punto  1.1  secondo  la  specifica
procedura  predisposta  dall'organismo,  da   approvarsi   da   parte
dall'Amministrazione stessa. 
  1.3 Il LR informa l'Amministrazione quando una  nave  e'  risultata
operare con deficienze e irregolarita' tali che la  condizione  della
nave o delle  sue  dotazioni  non  corrispondono  sostanzialmente  ai
dettagli dei  suoi  certificati  o  ai  requisiti  applicabili  delle
convenzioni internazionali e/o delle prescrizioni nazionali  in  modo
tale che, a giudizio dell'organismo stesso, la nave non e'  in  grado
di procedere in mare senza pericolo per la nave stessa, le persone  a
bordo, o senza una grave minaccia di danni all'ambiente; nel caso  in
cui  non  venga  adottata  un'azione   correttiva   a   soddisfazione
dell'organismo,  il  LR   consultera'   immediatamente   il   settore
competente dell'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirera'  i
relativi certificati e informera' le Autorita' dello Stato del porto. 
  1.4 Il LR informa per iscritto gli armatori: 
  - immediatamente in caso di certificati scaduti; 
  - senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite
prescritte. 
  Tale  comunicazione   dovra'   pervenire   altresi'   all'Autorita'
marittima che ha rilasciato il certificato  ed  alla  Capitaneria  di
Porto di  iscrizione  della  nave,  e,  per  conoscenza,  al  settore
competente dell'Amministrazione. 
  1.5 Se eventuali irregolarita' non sono state rettificate entro  un
mese, il  LR  informera'  l'Amministrazione,  allegando  un  rapporto
esplicativo delle ulteriori azioni  previste  dall'organismo  stesso.
Tale comunicazione dovra' pervenire altresi' all'Autorita'  marittima
che ha rilasciato il certificato ed  alla  Capitaneria  di  Porto  di
iscrizione della nave,  e,  per  conoscenza,  al  settore  competente
dell'Amministrazione. 
  1.6  L'armatore  resta  comunque  responsabile   dell'effettuazione
tempestiva delle visite  per  il  rilascio/rinnovo/vidimazione  della
certificazione. 
  1.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisce un  danno
o manifesta una deficienza che riguardi la certificazione statutaria,
il LR informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza  e
la riparazione effettuata.  Se  la  nave  e'  all'estero  l'ispettore
dell'organismo stesso si accertera' che il Comandante  della  nave  o
l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo  Stato  del
Porto. Di tale accertamento si fara' menzione nel rapporto di visita.