(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2. 
 
                         Condizioni generali 
 
  2.1 I servizi di certificazione statutaria comprendono: 
  - l'autorizzazione del LR  all'ispezione  e  controllo  delle  navi
registrate in Italia e classificate con il LR, al fine di verificarne
la conformita' ai requisiti  delle  convenzioni  internazionali  come
definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto  legislativo  14
giugno  2011,  n.  104,  unitamente  ai  protocolli,  ai   successivi
emendamenti,  ai  relativi  codici  obbligatori  ed  alle  pertinenti
disposizioni nazionali (in seguito per brevita'  definiti  "strumenti
applicabili"), nonche' al rilascio dei relativi  certificati  di  cui
alla Tabella al punto  3.1  dell'Appendice  1  allegata  al  presente
Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 14  giugno
2011, n. 104; 
  - l'affidamento al LR dei compiti di ispezione  e  controllo  delle
navi registrate in Italia e classificate con il LR e/o delle Societa'
(1)  che  gestiscono  le  navi  registrate  in  Italia,  al  fine  di
verificarne la conformita' ai requisiti degli strumenti  applicabili,
nonche' di rilasciare la "dichiarazione ai fini"  per  l'emissione  -
direttamente da  parte  dell'Amministrazione  per  il  tramite  delle
autorita' marittime  locali  e,  all'estero,  per  il  tramite  delle
autorita' consolari o per il tramite della Capitaneria  di  Porto  di
iscrizione  della  nave  o  avente  giurisdizione  sulla  sede  della
Societa' (2) - dei relativi certificati di cui alla Tabella al  punto
3.2  dell'Appendice  1  allegata  al  presente  Accordo,   ai   sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,  (con
esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica  per  navi  da
carico e degli accertamenti tecnici per la  parte  radio  per  quanto
riguarda il certificato di sicurezza passeggeri,  di  competenza  del
Ministero   dello   Sviluppo   Economico   -    Dipartimento    delle
Comunicazioni) ed a riferire all'Amministrazione. 
  2.2 Le attivita' autorizzate ed affidate comprendono  anche  piani,
manuali, disegni, etc., in conformita' alle Convenzioni e alle  Linee
Guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonche' ad  eventuali
istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente,  correlati  al
rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e  3.2
dell'Appendice 1 allegata al  presente  Accordo,  ove  gli  strumenti
applicabili     ne     prevedano     l'approvazione     da      parte
dell'Amministrazione.  Al  fine  di  poter  svolgere  tali  attivita'
complementari, il LR dovra' adempiere agli obblighi  di  informazione
di cui al punto 1.1.6 dell'Appendice 2 del presente Accordo. 
  2.3 Il LR, nell'espletamento dei compiti di ispezione  e  controllo
di cui al comma 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare  con
gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per
conto dell'Amministrazione, la  rettifica  laddove  richiesto,  delle
deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate, nonche' ad
effettuare le  visite  imposte  in  caso  di  fermo  nave,  ai  sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.  164,  e
anche nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali. 
  2.4 Qualora una nave registrata in Italia, ed in classe con il  LR,
sia fermata in  un  porto  estero,  l'Amministrazione  intraprendera'
un'indagine sulle deficienze riscontrate  nell'ambito  del  controllo
dello  Stato  di  approdo,  al  fine  di  chiarire  la  natura  delle
deficienze stesse, anche con riferimento ad eventuali responsabilita'
del LR, ferme restando  le  attivita'  previste  dal  citato  Decreto
Legislativo 6 settembre 2011, n. 164. 
  2.5 I servizi statutari resi ed i  certificati  rilasciati  dal  LR
sono accettati  come  servizi  resi  e  come  certificati  rilasciati
dall'Amministrazione, a condizione che il LR operi in  conformita'  a
quanto  previsto  dagli  strumenti  applicabili  e   dalle   seguenti
Risoluzioni IMO, nella loro versione aggiornata: 
    - Appendice 1 dell'Allegato alla Risoluzione IMO A.739(18),  come
emendata e a quelle del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; 
    - A.789 (19) "Specificazioni sulle funzioni di  certificazione  e
visite  degli  organismi   riconosciuti   che   operano   per   conto
dell'Amministrazione"; 
    - A.1104 (29) "Linee guida sul sistema armonizzato di ispezione e
certificazione (HSSC); 
    -  Codice  IMO  per  gli  organismi  riconosciuti,  di  cui  alla
Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013, ad eccezione della  parte
2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 
  2.6 La concessione da parte dell'Amministrazione,  su  istanza  del
LR, di  eventuali  autorizzazioni  e/o  affidamenti  per  servizi  di
certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili che non
rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2
dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo sono valutate caso  per
caso e concordate con il LR,  introducendo  modifiche  alle  suddette
tabelle. 
  2.7 Il LR si impegna a non intraprendere attivita' che possano  dar
luogo a conflitti di interesse. 
  2.8 Il LR ha una  rappresentanza  con  personalita'  giuridica  nel
territorio dello Stato italiano. 

(1) Per Societa' si intende quanto definito all'articolo 2, comma  3)
    del Regolamento (CE) n. 336/2006, ovvero l'armatore della nave  o
    qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure
    il noleggiatore a scafo nudo, che  ha  assunto  dall'armatore  la
    responsabilita' dell'esercizio della nave  e  che,  nell'assumere
    tale responsabilita', ha convenuto di assolvere a tutti i compiti
    e le responsabilita' imposti dal Codice ISM. 

(2) Come da Protocollo di intesa in data 11 novembre  2014,  allegato
    alla Circolare Serie Generale n. 110 in data 13 aprile  2015  del
    Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, pubblicata
    sul sito web "Guardia Costiera".