(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4. 
 
                       Informazioni e contatti 
 
  4.1  Il  LR  riferisce  all'Amministrazione  (3)  le   informazioni
specificate all'Appendice 2 del presente Accordo,  con  la  frequenza
concordata dall'organismo e dall'Amministrazione, come indicato nella
citata Appendice 2. 
  4.2 Per le navi registrate in Italia  e  classificate  con  il  LR,
l'organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a
tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti  d'ispezione  per  il
rilascio dei certificati da parte dell'organismo stesso, come  meglio
specificato nell'Appendice 2. Alla stipula del presente  Accordo,  il
LR  inviera'  all'Amministrazione  l'elenco  ufficiale   delle   navi
registrate in Italia e classificate con l'organismo stesso almeno  in
forma elettronica in formato MS  Excel  o  compatibile,  distinguendo
quelle con doppia  classe;  tale  elenco  conterra'  le  informazioni
previste nell'Appendice 2 al presente Accordo e verra' aggiornato con
frequenza semestrale. 
  4.3 Per le navi non  registrate  in  Italia,  l'Amministrazione  ha
accesso, su richiesta e con  il  relativo  consenso  dello  Stato  di
bandiera e dell'armatore, alle informazioni  a  disposizione  del  LR
riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso. 
  4.4   Il   LR   garantisce   all'Amministrazione,   anche   tramite
pubblicazione  su  sito  web  dell'organismo,  l'accesso  diretto   e
gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla
propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni
e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle
navi. 
  4.5 Il LR deve pubblicare annualmente il Libro Registro delle  navi
o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico. 
  4.6 Il LR invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma
cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e  i  regolamenti
applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette
norme e regolamenti. 
  4.7  L'Amministrazione  fornisce  al  LR  tutta  la  documentazione
necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata. 
  4.8 L'Amministrazione e il LR,  riconoscendo  l'importanza  di  una
collaborazione tecnica, concordano di cooperare in  tal  senso  e  di
mantenere un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove
norme, il LR, in base al presente Accordo, pubblica l'informazione su
quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul  sito  internet
del LR, con l'invito, valido per un mese, per  l'Amministrazione,  di
fornire commenti  o  proposte,  utilizzando  le  credenziali  in  suo
possesso. Il LR tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al
riguardo dall'Amministrazione. 
  4.9 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima il LR nel
caso di sviluppo di modifiche alla normativa  in  vigore  applicabile
alla delega di servizi di certificazione statutaria. 
  4.10 Il LR  accetta  di  sottoporre  all'Amministrazione  tutte  le
norme, istruzioni  e  moduli  richiesti  dall'Amministrazione  stessa
relativi   ai   servizi   di   certificazione    statutaria    svolti
dall'organismo  in  conformita'  al  presente  Accordo,  come  meglio
specificato nell'Appendice 2. 
  4.11 Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di  rapporto
saranno redatti in lingua italiana o inglese. 
  4.12   Il   LR    e'    consapevole    dell'importanza    rivestita
dall'adempimento agli obblighi di informazione  di  cui  al  presente
articolo e di cui all'Appendice 2 del presente Accordo,  al  fine  di
consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi  statutari
di cui all'Appendice 1 siano svolti con propria  soddisfazione,  come
previsto dal successivo articolo 6.2. Il mancato adempimento di  tali
obblighi giustifica da parte dell'Amministrazione l'attivazione della
procedura di sospensione del LR secondo quanto previsto dall'articolo
8 della direttiva 2009/15/CE,  come  recepito  dall'articolo  11  del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 

(3) Fino     al     prossimo     aggiornamento,     i     riferimenti
    dell'Amministrazione restano quelli di cui  alla  nota  circolare
    sui punti di contatto prot. n. 7781  del  23  aprile  2013,  come
    modificata dalla nota prot. n. 16860 dell'8 settembre 2015.