Articolo 4. Informazioni e contatti 4.1 Il LR riferisce all'Amministrazione (3) le informazioni specificate all'Appendice 2 del presente Accordo, con la frequenza concordata dall'organismo e dall'Amministrazione, come indicato nella citata Appendice 2. 4.2 Per le navi registrate in Italia e classificate con il LR, l'organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Appendice 2. Alla stipula del presente Accordo, il LR inviera' all'Amministrazione l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia e classificate con l'organismo stesso almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile, distinguendo quelle con doppia classe; tale elenco conterra' le informazioni previste nell'Appendice 2 al presente Accordo e verra' aggiornato con frequenza semestrale. 4.3 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione del LR riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso. 4.4 Il LR garantisce all'Amministrazione, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi. 4.5 Il LR deve pubblicare annualmente il Libro Registro delle navi o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico. 4.6 Il LR invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti. 4.7 L'Amministrazione fornisce al LR tutta la documentazione necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata. 4.8 L'Amministrazione e il LR, riconoscendo l'importanza di una collaborazione tecnica, concordano di cooperare in tal senso e di mantenere un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, il LR, in base al presente Accordo, pubblica l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet del LR, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di fornire commenti o proposte, utilizzando le credenziali in suo possesso. Il LR tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione. 4.9 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima il LR nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega di servizi di certificazione statutaria. 4.10 Il LR accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le norme, istruzioni e moduli richiesti dall'Amministrazione stessa relativi ai servizi di certificazione statutaria svolti dall'organismo in conformita' al presente Accordo, come meglio specificato nell'Appendice 2. 4.11 Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto saranno redatti in lingua italiana o inglese. 4.12 Il LR e' consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e di cui all'Appendice 2 del presente Accordo, al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 siano svolti con propria soddisfazione, come previsto dal successivo articolo 6.2. Il mancato adempimento di tali obblighi giustifica da parte dell'Amministrazione l'attivazione della procedura di sospensione del LR secondo quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. (3) Fino al prossimo aggiornamento, i riferimenti dell'Amministrazione restano quelli di cui alla nota circolare sui punti di contatto prot. n. 7781 del 23 aprile 2013, come modificata dalla nota prot. n. 16860 dell'8 settembre 2015.