(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6. 
 
                      Monitoraggio e verifiche 
 
  6.1 L'Amministrazione verifica  che  i  servizi  statutari  di  cui
all'Appendice 1 del presente Accordo delegati al LR siano svolti  con
propria soddisfazione, valutando altresi' i precedenti dell'Organismo
stesso in materia di sicurezza  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
marino, sulla base  dei  dati  prodotti  nell'ambito  del  Memorandum
d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi  da  parte  dello
stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonche' sulla base di
ispezioni a campione e dell'analisi dei sinistri che hanno  coinvolto
navi classificate dall'organismo autorizzato. 
  6.2  Ai  fini  del  monitoraggio  di  cui  al  presente   articolo,
l'Amministrazione si avvale della collaborazione del Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto, secondo specifiche procedure. 
  6.3  Tali  verifiche   possono   essere   effettuate   direttamente
dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa  si  riserva  di
designare. 
  6.4 La frequenza delle verifiche e' determinata, tra  l'altro,  dai
risultati delle verifiche  stesse;  in  ogni  caso,  il  periodo  che
intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due
anni. 
  6.5 Le spese relative a tali verifiche sono a carico del  LR  sulla
base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse. 
  6.6 L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere  in  ogni
tempo alle verifiche infrabiennali che riterra' opportune,  dando  al
LR  un  mese  di  preavviso  scritto,  anche   disponendo   ispezioni
particolareggiate a  campione  delle  navi  registrate  in  Italia  e
certificate dall'organismo stesso. 
  6.7 Le spese relative alle verifiche di cui al  comma  6.6  saranno
ugualmente a carico del LR. 
  6.8 L'Amministrazione riferisce  alla  Commissione  ed  agli  Stati
membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche  compiute  nei
confronti  del  LR  ai  sensi  dell'articolo  9.2   della   direttiva
2009/15/CE, come recepito dall'articolo 9 del decreto legislativo  14
giugno 2011, n. 104. 
  6.9 Il rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato al LR che
fara' conoscere le sue  osservazioni  all'Amministrazione,  entro  60
giorni dal ricevimento del rapporto. 
  6.10 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del LR,  ne
terra' debito conto nel comunicare i risultati delle  verifiche  alla
Commissione Europea. 
  6.11 In ogni caso  gli  ispettori  dell'Amministrazione  incaricati
delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 
  6.12 Nel corso delle verifiche, il LR si impegna a sottoporre  agli
ispettori dell'Amministrazione incaricati delle  verifiche  ispettive
tutte le pertinenti istruzioni,  norme,  circolari  interne  e  linee
guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a  dimostrare
che  le  funzioni  delegate   sono   svolte   dall'Organismo   stesso
conformemente alla normativa in vigore. 
  6.13 Nel corso delle verifiche, il LR si impegna a  garantire  agli
ispettori dell'Amministrazione incaricati delle  verifiche  ispettive
l'accesso  ai  sistemi  di   documentazione,   compresi   i   sistemi
informatici,  impiegati  dall'organismo  stesso,  relativamente  alle
ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle  raccomandazioni
emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in
Italia e classificate con l'organismo.