Articolo 8. Riservatezza 8.1 Per quanto riguarda le attivita' relative al presente Accordo, sia il LR, sia l'Amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza. 8.2 Il LR, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi delegati, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario a consentire al LR di svolgere i servizi di certificazione statutaria in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma gli obblighi derivanti dal rapporto di LR con le Amministrazioni di bandiera e con le altre Organizzazioni internazionali, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali. 8.3 Salvo quanto altrimenti previsto dal presente Accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal LR in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma le relazioni alla Commissione Europea e agli altri Stati membri di cui al precedente articolo 6.8, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.