(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8. 
 
                            Riservatezza 
 
  8.1 Per quanto riguarda le attivita' relative al presente  Accordo,
sia il LR, sia l'Amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi
di riservatezza. 
  8.2 Il LR, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo
conto, si impegnano a mantenere come riservata e  a  non  rivelare  a
terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in  relazione
ai servizi delegati, senza il consenso  dell'Amministrazione  stessa,
salvo per quanto e' ragionevolmente necessario a consentire al LR  di
svolgere i servizi di certificazione statutaria in base  al  presente
Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di  riservatezza  del
presente comma gli obblighi derivanti  dal  rapporto  di  LR  con  le
Amministrazioni  di  bandiera   e   con   le   altre   Organizzazioni
internazionali,  nonche'  gli  obblighi  di  legge  o  derivanti   da
Convenzioni internazionali. 
  8.3  Salvo  quanto  altrimenti  previsto  dal   presente   Accordo,
l'Amministrazione si impegna a  mantenere  come  riservata  e  a  non
rivelare a terzi alcuna informazione derivata  dal  LR  in  relazione
alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa  in
base al presente Accordo o secondo gli obblighi  di  legge.  In  ogni
caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma  le
relazioni alla Commissione Europea e agli altri Stati membri  di  cui
al precedente articolo 6.8, nonche' gli obblighi di legge o derivanti
da Convenzioni internazionali.