Art. 4 
 
                   Prodotti oggetto di promozione 
 
  1.  La  promozione  riguarda  le   seguenti   categorie   di   vini
confezionati, di cui alla parte II, titolo II, capo I,  sezione  2  e
all'allegato VII - parte II del regolamento: 
    a. vini a denominazione di origine protetta; 
    b. vini ad indicazione geografica protetta; 
    c. vini spumanti di qualita'; 
    d. vini spumanti di qualita' aromatici; 
    e. vini con l'indicazione della varieta'. 
  2. I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini  di  cui
al comma 1, lettera e) e/o i vini di cui alle lettere c) e  d)  senza
indicazione geografica. 
  3. Le caratteristiche dei vini  di  cui  al  comma  1  sono  quelle
previste dalla normativa europea e nazionale  vigenti  alla  data  di
pubblicazione dell'avviso.