Art. 4 Prodotti oggetto di promozione 1. La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2 e all'allegato VII - parte II del regolamento: a. vini a denominazione di origine protetta; b. vini ad indicazione geografica protetta; c. vini spumanti di qualita'; d. vini spumanti di qualita' aromatici; e. vini con l'indicazione della varieta'. 2. I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui al comma 1, lettera e) e/o i vini di cui alle lettere c) e d) senza indicazione geografica. 3. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione dell'avviso.