Art. 6 Termini di esecuzione 1. I progetti di cui all'art. 5 hanno durata massima di tre anni, tuttavia le autorita' competenti, nei propri avvisi, possono stabilire una durata massima inferiore. 2. Il Ministero emana il proprio avviso entro il 31 maggio dell'esercizio finanziario comunitario precedente a quello di pertinenza ed Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle autorita' competenti entro il 15 ottobre dell'esercizio finanziario comunitario precedente a quello di pertinenza. Le attivita' sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attivita' sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto. Qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato, le attivita' sono effettuate entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario comunitario successivo a quello di pertinenza.