Art. 6 
 
                        Termini di esecuzione 
 
  1. I progetti di cui all'art. 5 hanno durata massima di  tre  anni,
tuttavia  le  autorita'  competenti,  nei  propri   avvisi,   possono
stabilire una durata massima inferiore. 
  2. Il  Ministero  emana  il  proprio  avviso  entro  il  31  maggio
dell'esercizio  finanziario  comunitario  precedente  a   quello   di
pertinenza ed Agea stipula i contratti  con  i  soggetti  beneficiari
individuati  dalle  autorita'  competenti   entro   il   15   ottobre
dell'esercizio  finanziario  comunitario  precedente  a   quello   di
pertinenza. Le attivita' sono effettuate a decorrere dal  16  ottobre
dell'esercizio  finanziario  comunitario  di  pertinenza.  Qualora  i
beneficiari del contributo non chiedano il pagamento  anticipato,  le
attivita'  sono  effettuate  entro  il   30   agosto   dell'esercizio
finanziario  comunitario  di  pertinenza  del  contratto.  Qualora  i
beneficiari chiedano  il  pagamento  anticipato,  le  attivita'  sono
effettuate  entro   il   31   dicembre   dell'esercizio   finanziario
comunitario successivo a quello di pertinenza.