Art. 5 Termini, modalita' e condizioni degli interventi relativi allo sviluppo del commercio elettronico 1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), devono avere le seguenti caratteristiche: a) la piattaforma informatica propria o il Market place prescelto devono avere un dominio di primo livello nazionale registrato in un paese extra UE; b) riguardare beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano; c) l'intervento, concesso in forma di finanziamento agevolato, puo' coprire fino al 100% dell'importo delle spese ammissibili approvate dal Comitato agevolazioni; d) il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzia nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre 2016, come modificato dall'art. 8 del presente decreto. 2. Sono considerate ammissibili le spese finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 che rientrano nelle seguenti categorie: creazione e sviluppo della piattaforma; gestione/funzionamento della piattaforma/market place; attivita' promozionali e formazione. 3. Con successiva circolare operativa, il Comitato agevolazioni determina le singole voci di spesa ammissibili rientranti in ciascuna delle categorie sopra indicate. 4. Il finanziamento minimo concedibile e' pari a 25.000,00 euro e non puo' comunque superare l'importo massimo di 300.000,00 euro, secondo le modalita' stabilite con delibera del Comitato agevolazioni. 5. Il tasso d'interesse del finanziamento e' pari al 10 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; il tasso d'interesse del finanziamento non puo' essere in ogni caso inferiore allo zero percento. 6. La durata massima del finanziamento e' di quattro anni. La durata del periodo di preammortamento e' pari ad un anno.