Art. 5 
 
Termini,  modalita'  e  condizioni  degli  interventi  relativi  allo
                 sviluppo del commercio elettronico 
 
  1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  a),  devono
avere le seguenti caratteristiche: 
    a) la piattaforma informatica propria o il Market place prescelto
devono avere un dominio di primo livello nazionale registrato  in  un
paese extra UE; 
    b) riguardare beni o servizi prodotti in  Italia  o  con  marchio
italiano; 
    c) l'intervento, concesso in forma  di  finanziamento  agevolato,
puo' coprire  fino  al  100%  dell'importo  delle  spese  ammissibili
approvate dal Comitato agevolazioni; 
    d) il finanziamento agevolato deve essere assistito  da  garanzia
nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 6, comma 7, del  decreto
7 settembre 2016, come modificato dall'art. 8 del presente decreto. 
  2.  Sono  considerate  ammissibili  le   spese   finalizzate   alla
realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 che  rientrano  nelle
seguenti categorie: 
    creazione e sviluppo della piattaforma; 
    gestione/funzionamento della piattaforma/market place; 
    attivita' promozionali e formazione. 
  3. Con successiva circolare  operativa,  il  Comitato  agevolazioni
determina le singole voci di spesa ammissibili rientranti in ciascuna
delle categorie sopra indicate. 
  4. Il finanziamento minimo concedibile e' pari a 25.000,00  euro  e
non puo' comunque superare  l'importo  massimo  di  300.000,00  euro,
secondo  le   modalita'   stabilite   con   delibera   del   Comitato
agevolazioni. 
  5. Il tasso d'interesse del finanziamento e' pari al 10  per  cento
del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente  alla
data della delibera di  concessione  del  Comitato  agevolazioni;  il
tasso d'interesse del finanziamento non  puo'  essere  in  ogni  caso
inferiore allo zero percento. 
  6. La durata massima del  finanziamento  e'  di  quattro  anni.  La
durata del periodo di preammortamento e' pari ad un anno.