Art. 6 
 
Termini,   modalita'   e   condizioni   degli   interventi   relativi
            all'inserimento temporaneo in azienda di TEM 
 
  1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  b),  devono
avere le seguenti caratteristiche: 
    a)  l'inserimento  temporaneo  in  azienda  di  TEM  deve  essere
finalizzato all'erogazione di servizi volti a facilitare e  sostenere
i processi di  internazionalizzazione  d'impresa  in  paesi  extra-UE
attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di  prestazioni
consulenziali, erogate  esclusivamente  da  societa'  di  servizi  in
possesso di requisiti di onorabilita', esperienza e  professionalita'
individuati con circolare operativa; 
    b) i servizi consulenziali oggetto del  contratto  tra  l'impresa
beneficiaria e la societa' di servizi sono specificati con  circolare
operativa. 
  2. Sono considerate ammissibili le seguenti spese finalizzate  alla
realizzazione dell'intervento di cui al comma 1: 
    a)     il     servizio      di      affiancamento      temporaneo
all'internazionalizzazione erogato da una societa' di servizi per  il
tramite della  figura  professionale  del  TEM  come  risultante  dal
contratto tra la societa richiedente il finanziamento agevolato e  la
societa' di servizi; 
    b) le attivita' promozionali e di supporto strettamente  connesse
alla realizzazione del progetto di  internazionalizzazione  elaborato
con l'assistenza del TEM; 
    c) certificazione di prodotti e/o servizi, deposito di  marchi  o
altre forme di tutela del  made  in  Italy,  quando  oggetto  di  una
strategia  di  internazionalizzazione  dell'impresa   elaborata   con
l'assistenza del TEM. 
  3. Con successiva circolare  operativa,  il  Comitato  agevolazioni
determina le singole voci di spesa ammissibili rientranti in ciascuna
delle categorie sopra indicate. 
  4. Non sono ammissibili  all'agevolazione  le  spese  derivanti  da
contratti di servizio stipulati  tra  l'impresa  beneficiaria  e  una
societa' di servizi aventi tra di loro  una  relazione  riconducibile
all'art.  2359  del  codice  civile,  ovvero   che   siano   entrambe
partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto. 
  5. L'intervento puo' coprire fino al 100% dell'importo delle  spese
ammissibili approvate dal Comitato agevolazioni. 
  6. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzia nei
limiti e alle condizioni di cui all'art. 6, comma 7,  del  decreto  7
settembre 2016, come modificato dall'art. 8 del presente decreto. 
  7. Il finanziamento minimo concedibile e' pari a 25.000,00  euro  e
non puo' comunque superare  l'importo  massimo  di  150.000,00  euro,
secondo le modalita' stabilite dal Comitato agevolazioni. 
  8. Il tasso d'interesse del finanziamento e' pari al 10  per  cento
del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente  alla
data della delibera di  concessione  del  Comitato  agevolazioni;  il
tasso d'interesse del finanziamento non  puo'  essere  in  ogni  caso
inferiore allo zero percento. 
  9. La durata massima del  finanziamento  e'  di  quattro  anni.  La
durata del periodo di preammortamento e' pari a due anni.