Art. 6 Termini, modalita' e condizioni degli interventi relativi all'inserimento temporaneo in azienda di TEM 1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), devono avere le seguenti caratteristiche: a) l'inserimento temporaneo in azienda di TEM deve essere finalizzato all'erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d'impresa in paesi extra-UE attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente da societa' di servizi in possesso di requisiti di onorabilita', esperienza e professionalita' individuati con circolare operativa; b) i servizi consulenziali oggetto del contratto tra l'impresa beneficiaria e la societa' di servizi sono specificati con circolare operativa. 2. Sono considerate ammissibili le seguenti spese finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1: a) il servizio di affiancamento temporaneo all'internazionalizzazione erogato da una societa' di servizi per il tramite della figura professionale del TEM come risultante dal contratto tra la societa richiedente il finanziamento agevolato e la societa' di servizi; b) le attivita' promozionali e di supporto strettamente connesse alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione elaborato con l'assistenza del TEM; c) certificazione di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o altre forme di tutela del made in Italy, quando oggetto di una strategia di internazionalizzazione dell'impresa elaborata con l'assistenza del TEM. 3. Con successiva circolare operativa, il Comitato agevolazioni determina le singole voci di spesa ammissibili rientranti in ciascuna delle categorie sopra indicate. 4. Non sono ammissibili all'agevolazione le spese derivanti da contratti di servizio stipulati tra l'impresa beneficiaria e una societa' di servizi aventi tra di loro una relazione riconducibile all'art. 2359 del codice civile, ovvero che siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto. 5. L'intervento puo' coprire fino al 100% dell'importo delle spese ammissibili approvate dal Comitato agevolazioni. 6. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzia nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre 2016, come modificato dall'art. 8 del presente decreto. 7. Il finanziamento minimo concedibile e' pari a 25.000,00 euro e non puo' comunque superare l'importo massimo di 150.000,00 euro, secondo le modalita' stabilite dal Comitato agevolazioni. 8. Il tasso d'interesse del finanziamento e' pari al 10 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; il tasso d'interesse del finanziamento non puo' essere in ogni caso inferiore allo zero percento. 9. La durata massima del finanziamento e' di quattro anni. La durata del periodo di preammortamento e' pari a due anni.